Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine
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Galenica Santé è dell’opinione che un aumento del prezzo sia giustificato qualora il prezzo più alto in vigore sia inferiore al prezzo di fabbrica per la consegna determinato secondo il capoverso 5. Il motivo è la parità di trattamento. Anche ASSGP e scienceindustries sono a favore del fatto che il prezzo del medicamento venga non solo automaticamente ridotto, ma, a seconda degli effetti del tasso di cambio, anche automaticamente aumentato.
Curafutura, Helsana e santésuisse sono dell’avviso che una ponderazione al 50 per cento secondo il capoverso 5 sia in contraddizione con la LAMal. Di due livelli di prezzo differenti non può essere semplicemente calcolata la media aritmetica. Il prezzo più economico deve essere ponderato per una percentuale maggiore. Helsana e curafutura chiedono che il prezzo più economico sia ponderato per due terzi e che il prezzo più alto per un terzo. Santésuisse chiede una ponderazione di 80 a 20.
SGV ribadisce che nel capoverso 5 nell’ambito del CTT i preparati originali e di riferimento protetti dal brevetto devono essere confrontati esclusivamente con altri preparati originali o di riferimento protetti dal brevetto.
In merito al capoverso 5, il partito UDC ritiene che una ponderazione al 50 per cento dei prezzi derivanti da CPE e CTT ignori il principio dell’economicità dei costi di cui all’articolo 5b capoverso 1 OAMal. Al fine di rispettare tale principio deve essere fissata una ponderazione maggiore del prezzo più economico.
Capoverso 7
Il partito PSS chiede che il capoverso 7 sia definitivamente soppresso. Ritiene che un premio all’innovazione sia esagerato, dato che i medicamenti traggono già vantaggio, ad esempio, da uno o più brevetti. Anche la durata della concessione del premio è troppo lunga. Dovrebbe essere ridotta, ad esempio, a cinque anni.
La SPO propone la seguente formulazione per il paragrafo 7: «Bringt das Arzneimittel einen bedeutenden therapeutischen Fortschritt, kann bei der Beurtei-lung der Wirtschaftlichkeit für den therapeutischen Quervergleich höchstens für 15 Jahre ein Innovationszuschlag berücksichtigt werden. Der bedeutende therapeutische Fortschritt muss durch die Zulassungsinhaberin wissenschaftlich gegenüber mindestens einer Behandlung derselben Krankheit, welche als etabliert anerkannt ist, nachgewiesen werden. Die absolute Höhe des Innovationszuschlages in Prozent bemisst sich an der wissenschaftlich nachge-wiesenen und quantifizierten Mehrwirksamkeit respektive Minderschädlichkeit gegenüber der Standardbehandlung und an deren Kosten. Zusätzlich ist die Höhe des Innovationszuschlages umgekehrt verhältnismässig zu den Kosten pro Tag respektive Kur sowie dem voraussichtlichen Marktvolumen des Arzneimittels pro Jahr zu bemessen.» Dato, infatti, che viene a mancare il valore massimo del prezzo (CPE più cinque per cento), la concessione del premio all’innovazione deve essere disciplinata in maniera più severa. Se i presupposti per la concessione di un premio all’innovazione e il suo ammontare non venissero disciplinati chiaramente nell’ordinanza, ci sarebbe il pericolo di un aumento dei prezzi di tutti i nuovi medicamenti con un meccanismo di efficacia diverso a prescindere da un confronto obbiettivo dell’efficacia rispetto alla cura standard prodigata finora.
Curafutura, Helsana e santésuisse sostengono che al capoverso 7 si debba parlare di «un beneficio terapeutico-clinico significativo comprovabile». Chiedono inoltre l’introduzione di un nuovo capoverso 7bis: «Der Innovationszuschlag steht nur einem einzigen Arzneimittel innerhalb der Vergleichs-gruppe zu und gilt nur solange, bis eine vergleichbare Therapiealternative zugelassen wird. Danach wird der Preis neu überprüft. Der Innovationszuschlag beträgt höchstens 20 Prozent und wird nur gewährt, sofern bzw. so lange der Jahresumsatz des Arzneimittels in der Schweiz die Schwelle von 10 Mio. CHF nicht überschritten hat.». Santésuisse chiede che la soglia venga fissata a 5 mio. di franchi. Sostiene che il premio all’innovazione generi nella pratica una spirale verso l’alto. L’ingresso nel mercato di eventuali preparati successivi e alternative terapeutiche non avrebbe più alcuna influenza sul prezzo. Tuttavia, in caso di estromissione dal mercato o in situazioni di concorrenza i prezzi dovrebbero scendere. Perciò il premio all’innovazione deve essere chiaramente definito,