Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine
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SKS e acsi accolgono con favore l’aumento della differenza dei prezzi. Tuttavia, il disciplinamento della differenza così come presentato viola il principio dell’economicità dei costi. Propongono l’introduzione di un sistema efficace di importi fissi con rimunerazione del prezzo più basso. Fino ad allora, come misura transitoria, deve essere fissata una differenza di prezzo molto maggiore rispetto a quella prevista.
Curafutura e Helsana chiedono nuove differenze di prezzo (30-80 per cento), dato che i prezzi dei generici in Svizzera sono aumentati notevolmente rispetto all’estero. Sono favorevoli, come soluzione transitoria fino all’introduzione del sistema di importi fissi, a mantenere il regime attuale e chiedono al contempo sgravi per i produttori di generici al momento dell’ingresso nel mercato.
Santésuisse chiede che i prodotti biosimilari vengano equiparati ai generici, dato che i costi di produzione sono estremamente bassi e i prezzi dei biosimilari sono estremamente elevati. Santésuisse chiede inoltre nuove differenze di prezzo (30-80 per cento) e un sistema a importi fissi di facile utilizzo dato che le regole di differenziazione non sono in linea con il principio dell’economicità dei costi.
Intergenerika chiede l’introduzione del seguente nuovo capoverso 2bis: «Das Marktvolumen wird anhand der Darreichungsformen eines Wirkstoffes bestimmt.». Motiva questa proposta spiegando che se a tutte le forme galeniche fosse distribuito lo stesso volume di mercato, verrebbe disposta la stessa differenza di prezzo per tutte le forme galeniche e le forme galeniche con una cifra d’affari inferiore dovrebbero mantenere una differenza di prezzo non corrispondente alla cifra d’affari. Ciò creerebbe una disparità giuridica e sul lungo termine queste piccole forme galeniche potrebbero non essere immesse sul mercato o esserne ritirate, con le ben note conseguenze per la sicurezza di approvvigionamento e il potenziale di riduzione dei costi. Anche pharmaSuisse sostiene questa richiesta. Ritiene inoltre opportuno che produttori e importatori di generici siano tenuti a immettere sul mercato la gamma di tutte le forme galeniche e commerciali. Per questo motivo è necessario il nuovo capoverso 2bis. In assenza di tale aggiunta l’approvvigionamento sarebbe a rischio.
SKS chiede che nell’ammissione dei generici si rinunci all’obbligo di offrire tutti i dosaggi e le forme galeniche dei singoli i preparati originali.
SGV e intergenerika chiedono che sia fissato un prezzo di fabbrica per la consegna minimo. Propongono quindi l’inserimento di questo nuovo capoverso 4: «Der Fabrikabgabepreis eines Generikums beträgt bei Aufnahme in die SL mindestens 5 Franken.». Riguardo ai prezzi fissi per un medicamento, dal punto di vista economico-aziendale non è giustificabile stabilire una differenza di prezzo a un livello basso senza validi motivi. Qualora il preparato originale presenti già un prezzo di fabbrica per la consegna al di sotto di cinque franchi, non dovrebbe essere decisa alcuna differenza di prezzo rispetto al generico. Inoltre, per i medicamenti con scorta obbligatoria è opportuno prevedere ulteriori eccezioni.
Economiesuisse incoraggia una ricerca sugli effetti di prezzi inferiori sui margini di distribuzione e, qualora necessario, chiede che siano adeguati. L’economia chiede inoltre di rinunciare al sistema degli importi fissi, dato che questo comprometterebbe la certezza dell’ordinanza.
Articolo 65d Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni
ASSGP chiede che nei pochi casi di riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni, in cui non siano disponibili preparati di confronto per il CTT, debba essere considerato, per la fissazione del prezzo, il prezzo di fabbrica per la consegna vigente. Ciò corrisponde al senso e allo scopo della considerazione del beneficio terapeutico, dato che il prezzo in vigore era stato valutato come economico in occasione dell’ultimo riesame.
APA e mfe accolgono con favore il riesame di tutti i medicamenti ogni tre anni. Dal punto di vista medico è importante che le modifiche dei prezzi vengano decise ogni anno alla stessa data e siano pubblicate con sufficiente anticipo. Il motivo è che nelle farmacie e negli studi