Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 35Fedlex · Rapporto sui risultati
Oncosuisse, SGMO e KL CH affermano che, se è necessaria una sperimentazione terapeutica più lunga, ad esempio nel caso di terapie immunitarie, il fornitore di prestazioni deve motivarlo nel suo rapporto di valutazione. Per le cure che inducono rapidamente una risposta, l’assunzione dei costi può avvenire a partire dal momento in cui è disponibile la documentazione della decisione.
SAKK chiede che sia soppresso «in via eccezionale» al capoverso 4. Con questa formulazione dovrebbe essere illustrato meglio l’effetto di nuovi medicamenti oncologici.
Interpharma e vips respingono la formulazione relativa alla rimunerazione di una sperimentazione terapeutica. L’obbligo di assunzione dei costi fino a 12 settimane capovolgerebbe gli approcci pay for performance applicati finora, per un rating «C». Vips teme che questa proposta non sia praticabile e che sarebbe causa di un peggioramento della prassi vigente. Inoltre devono anche essere considerate situazioni in cui deve essere rimunerata una prima fase di cura, ma dove il proseguimento della terapia richiede una nuova valutazione (ad esempio terapie immunitarie). Vips chiede quindi una formulazione più aperta. Il capoverso 4 deve essere disciplinato nel capoverso 5 e completato come segue: «Kann bei einem im Rahmen eines individuellen Therapieversuchs eingesetzten Arzneimittel ein grosser Nutzen nicht zum Voraus zuverlässig abgeschätzt werden, so ist im erst nach dem Entscheid über die Kostengutsprache festzuhalten, ob die Kostenübernahme ab Therapiebeginn nur im Erfolgsfall oder vorerst nur für eine beschränkte Zeit gilt, wobei gestellt, werden, so bestimmt der Versicherer auf Vorschlag des Leistungserbringers und der Zulassungsinhaberin vor Beginn der Therapie bestimmt, wann geprüft wird, ob ein grosser Nutzen besteht».
Anche curafutura ed Helsana respingono l’assunzione dei costi in caso di sperimentazione terapeutica e propongono la soppressione senza sostituzione del capoverso 4. Il sistema finora vigente, in base a cui d’intesa con i medici, le aziende sostengono le sperimentazioni terapeutiche e gli assicuratori si assumono i costi dopo che la sperimentazione terapeutica ha avuto successo, si è dimostrato valido. Non è necessario modificarlo. Curafutura ed Helsana propongono quindi questo nuovo capoverso 4: «Eine Vergütung von Arzneimitteln im Einzelfall nach den Artikeln 71a-71c kann höchstens bis 12 Monate nach Swissmedic-Zulassung erfolgen». Helsana e curafutura temono infatti che le disposizioni dell’articolo 71a e seguenti servirebbero ad aggirare l’assunzione ordinaria nell’ES.»
Capoverso 5
Helsana, curafutura e vips chiedono di sopprimere il capoverso 5. La normativa è in contraddizione con l’autonomia dei partner della trattativa e pone i fornitori di prestazioni e gli assicuratori di fronte a problemi pratici. Questo disciplinamento comporterebbe un onere aggiuntivo.
GSASA, H+ e pharmaSuisse propongono la seguente nuova formulazione del capoverso 5: «Die Leistungserbringer verrechnen den Krankenversicherern für Leistungen nach den Artikeln 71a, 71b und 71c den zugelassenen Ex-Factory Preis plus den Vertriebsanteil nach Artikel 67 Absatz 1quater. Wenn kein verfügter Ex-Factory Preis vorliegt, wird der gemäss Artikel 71b Absatz 4 definierte Ex-Factory Preis plus der Vertriebsanteil nach Artikel 67 Absatz 1quater und der reduzierten MwSt. in Rechnung gestellt und vergütet. Bei importierten Arznei- mitteln (Art. 71c) werden die effektiven Import- und Beschaffungskosten plus Vertriebsanteil Artikel 67 Absatz 1quater und der reduzierten MwSt. in Rechnung gestellt und vergütet. Der finanzielle Ausgleich gemäss der Kostengutsprache erfolgt im Anschluss bilateral direkt zwi- schen Versicherer und Hersteller».
Santésuisse ritiene che il calcolo del margine di gestione nel singolo caso comporti un elevato onere amministrativo. I costi di gestione effettivi devono essere limitati in modo che nel singolo caso non insorgano costi illimitati. Il capoverso 5 deve essere completato: «[...] die effektiven Vertriebskosten maximal zu den Ansätzen gemäss Artikel 38 KLV vergü-tet».