Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine
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4.2.2 Ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre)
Articolo 30a capoverso 1 lettere a, abis, c e f
Santésuisse chiede la seguente modifica della lettera f: «die von der Zulassungsinhaberin verrechneten Fabrikabgabepreise in allen Vergleichsländern nach Artikel 34abis Absatz 1;».
FMH è dell’opinione che la decisione in merito alle grandezze d’imballaggio sia rilevante dal profilo terapeutica e anche dal punto di vista dei costi e benefici. Per questo motivo la CFM deve poter prendere una posizione in merito.
Articolo 31 capoverso 1 lettera a, capoverso 2 lettere a e abis fino a articolo 34a
Nessuna osservazione.
Articolo 34abis
Curafutura e Helsana chiedono l’ammissione dell’Italia nel paniere degli Stati per il confronto con i prezzi praticati all’estero.
Helsana è dell’opinione che il passo «strutture economiche paragonabili nel settore farmaceutico» lasci un margine di manovra nell’interpretazione, non sia chiaro e ne incoraggi la sostituzione «mit vergleichbaren Anforderungen an die Zulassung und Arzneimittelsicherheit».
Articolo 34b capoverso 2
Vips fa notare che devono essere indicate le fonti dei dati accessibili pubblicamente utilizzate dall’UFSP per la determinazione del prezzo di fabbrica per la consegna e/o del prezzo di acquisto per il farmacista dei singoli Stati. Le fonti dei dati accessibili pubblicamente dall’UFSP e le basi utilizzate per il calcolo dei margini dei grossisti devono essere menzionate e aggiornate costantemente.
FMH avverte in merito al prezzo per la consegna e alla detrazione percentuale fissa in Germania, che un’ordinanza non deve partire dal presupposto di un tasso di cambio fisso.
Articolo 34d Rubrica, capoverso 1bis lettera a numero 5 e 6 e capoverso 2 e 3
Curafutura e Helsana sono dell’opinione che il riesame delle condizioni di ammissione debba avvenire annualmente. All’interno dei gruppi terapeutici il CTT può essere definito in base a una procedura sommaria per ambito terapeutico, in modo che i valori statistici erratici siano sottoposti a un riesame concreto individuale. Curafutura chiede di sopprimere il capoverso 1bis e il capoverso 2 e propone la seguente modifica dell’articolo 34d capoverso 1: «L’UFSP riesamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei medicamenti secondo l’articolo 65d una volta ogni anno civile nach einem summarischen Verfahren. Helsana chiede invece la seguente modifica dell’articolo 34d capoverso 1: «L’UFSP riesamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei medicamenti di cui all’articolo 65a-d una volta ogni anno civile. Es überprüft dabei sämtliche Arzneimittel gleichzeitig nach einem summarischen Verfahren». Helsana chiede di sopprimere il capoverso 2 e di apportare la seguente modifica alla rubrica dell’articolo 34d: «Regelmässige Überprüfung der Aufnahmebedingungen».
Santésuisse è dell’opinione che un riesame annuale di tutti i criteri di ammissione renda l’articolo 34d superfluo e propone perciò la seguente formulazione per l’articolo 34d: «Das BAG führt die Überprüfung der Fabrikabgabepreise der Arzneimittel nach Artikel 65d Absatz 1 KVV einmal pro Kalenderjahr durch». I capoversi 1bise 2 sono da sopprimere.