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Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 11 pagine

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Sezione 2: Emissioni da autovetture, autofurgoni e trattori a sella leggeri

Art. 10 Principio

1Le emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta devono essere limitate a una media annua di 95 g di CO2/km dal 2021 al 2024 compreso.

2Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri), immatricolati per la prima volta, devono essere limitate a una media annua di 147 g di CO2/km dal 2021 al 2024 compreso.

3A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (di seguito veicoli) deve ridurre conformement e a un obiettivo individuale (art. 13) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o costruito in Svizzera e immatricolato durante l’anno corrispondente.

Art. 11 Obiettivi intermedi, agevolazioni e deroghe

1In aggiunta agli obiettivi di cui all’articolo 10, il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi vincolanti.

2Con il passaggio a nuovi obiettivi, il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi durante un periodo limitato.

3Può escludere determinati veicoli dal campo d’applicazione delle prescrizioni sulla riduzione delle emissioni di CO2.

4Al riguardo il Consiglio federale tiene conto delle norme dell’Unione europea (UE).

Art. 12 Rapporto e proposte relative a un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2

1Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all’arti colo 10 e degli obiettivi intermedi secondo l’articolo 11 capoverso 1, la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni.

2Sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte per un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli da attuare dopo il 2024. Al riguardo tiene conto delle norme dell’UE.

Art. 13 Obiettivo individuale

1Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore di veicoli l’obiettivo individuale (art. 10 cpv. 3). Il calcolo si basa sui veicoli dell’importatore o del costruttore immatricolati per la prima volta durante l’anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Le automobili da un lato nonché gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri dall’altro costituiscono rispettivamente un proprio parco veicoli nuovi.

2 Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare:

a. le caratteristiche dei veicoli importati o costruiti in Svizzera, quali il peso a vuoto o il piano di appoggio;

b. le norme dell’UE.

3Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.

4Per gli importatori o i costruttori di veicoli in Svizzera che immatricolano per la prima volta meno di 50 automobili, rispettivamente meno di cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri all’anno, l’obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

Art. 14 Calcolo dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2

1Alla fine di ogni anno, l’Ufficio federale dell’energia calcola per ogni importatore o costruttore:

a. l’obiettivo individuale;

b. le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi corrispondente.

2Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli privi dell’approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato.

3Per il calcolo delle emissioni medie di CO2 il Consiglio federale tiene conto delle innovazioni ecologiche e delle norme dell’Unione europea.

Art. 15 Prestazione sostitutiva in caso di superamento dell’obiettivo individuale

1Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l’obiettivo individuale, l’importatore o il costruttore versa alla Confederazione per ogni veicolo immatricolato per la prima volta durante l’anno civile corrispondente un importo compreso tra 95 e 152 franchi per ogni grammo di CO2/km in eccesso.

2Gli importi di cui al capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo in base al quale sono definiti. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell’Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) prima dell’inizio del corrispondente anno.

3Per gli importatori e i costruttori di cui all’articolo 13 capoverso 4 gli importi stabiliti ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l’obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni previste dall’articolo 11, gli importatori e i costruttori di cui all’articolo 13 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell’obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può decidere per i primi una prestazione sostitutiva ridotta.