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Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 11 pagine

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a. singoli settori;

b. emissioni derivanti da combustibili.

5Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici o per singoli gruppi di imprese d’intesa con le cerchie interessate.

6Sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2030. Consulta dapprima le cerchie interessate.

Art. 4 Provvedimenti

1Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.

2Al raggiungimento degli obiettivi di riduzione concorrono anche provvedimenti previsti da altri atti normativi che riducono le emissioni di gas serra, segnatamente nei settori dell’ambiente, dell’energia, dell’agricoltura, dell’economia forestale e del legno, del traffico stradale e dell’imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari.

Art. 5 Requisiti per gli attestati di riduzione delle emissioni

1Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che devono soddisfare le riduzioni di emissioni conseguite in Svizzera affinché per queste ultime possano essere rilasciati i relativi attestati.

2L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) disciplina le modalità di esecuzione del rilascio degli attestati di riduzione delle emissioni.

Art. 6 Requisiti applicabili ai certificati di riduzione delle emissioni

1In Svizzera le riduzioni delle emissioni conseguite mediante provvedimenti realizzati all’estero sono considerate tali se soddisfano i requisiti stabiliti dal Consiglio federale.

2In particolare devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a. le riduzioni non sarebbero state realizzate senza il ricavo ottenuto dalla vendita delle prestazioni di riduzione;

b. le riduzioni conseguite nei Paesi poco sviluppati devono contribuire allo sviluppo sostenibile sul posto e non devono avere conseguenze negative sul piano sociale ed ecologico.

Art. 7 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

1La Confederazione coordina, in collaborazione con i Cantoni, i provvedimenti volti a prevenire e a far fronte ai danni alle persone o ai beni di considerevole valore che possono risultare dall’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera.

2Provvede a elaborare e ad acquisire, in collaborazione con i Cantoni, i dati di base necessari per prendere questi provvedimenti.

Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2

Sezione 1: Emissioni da edifici

Art. 8 Principio

1I Cantoni provvedono affinché nel 2026 e nel 2027 le emissioni medie di CO2 prodotte dagli edifici riscaldati con combustibili siano ridotte del 51 per cento rispetto al 1990. A tal fine emanano standard edilizi per le costruzioni nuove e per quelle già esistenti sulla base dello stato della tecnica.

2I Cantoni riferiscono periodicamente alla Confederazione sui provvedimenti presi.

Art. 9 Conseguenze del mancato raggiungimento dell’obiettivo

1Se constata che l’obiettivo medio di cui all’articolo 8 capoverso 1 non è stato raggiunto, il Consiglio federale vieta l’inst allazione di impianti di riscaldamento funzionanti con agenti energetici fossili:

a. nelle nuove costruzioni;

b. nelle costruzioni esistenti in caso di completa sostituzione degli impianti di riscaldamento.

2Dal divieto di cui al capoverso 1 sono escluse le costruzioni esistenti per le quali l’installazione e l’esercizio di impianti di riscaldamento funzionanti con agenti energetici fossili rappresentano una soluzione idonea, segnatamente per ragioni tecniche o economiche o per la tutela di interessi pubblici preponderanti.

3In presenza di situazioni particolari il Consiglio federale può prevedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 anche per nuove costruzioni.

4L’esecuzione di questo divieto è compito dei Cantoni.