Progetto

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 11 pagine

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Art. 22 Assegnazione di diritti di emissione per aeromobili

1I diritti di emissione per aeromobili sono assegnati annualmente.

2Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. L’entità dei diritti di emissione accordati a titolo gratuito a un gestore di aeromobili è determinata in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro effettuate in un determinato anno. I rimanenti diritti di emissione sono messi all’asta.

3Il Consiglio federale disciplina i dettagli e al riguardo tiene conto delle normative internazionali paragonabili. Segnatamente determina l’anno di cui al capoverso 2.

Art. 23 Rapporto

I gestori di impianti e i gestori di aeromobili presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sulle emissioni di gas serra che producono.

Art. 24 Prestazione sostitutiva in caso di mancata consegna di diritti di emissione

1I gestori di impianti e i gestori di aeromobili devono versare alla Confederazione un importo di 250 franchi per tonnellata di equivalenti di CO2 (CO2eq) per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.

2I diritti di emissione ancora dovuti devono essere consegnati alla Confederazione l’anno successivo.

Sezione 2: Compensazione per i carburanti

Art. 25 Principio

1Chiunque immette carburanti in consumo conformemente alla LIOm4 deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzazione energetica dei carburanti.

2Le persone di cui al capoverso 1 devono informare la Confederazione e il pubblico sui costi sostenuti per la compensazione e sull’aumento della compensazione.

3Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale fissa la quota di emissioni di CO2 da compensare in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3; tale quota può ammontare a un massimo dell’80 per cento. Il Consiglio federale stabilisce la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera e che ammonta a un minimo del 10 per cento.

4Il Consiglio federale può escludere dall’obbligo di compensazione l’immissione in consumo di piccole quantità di carburanti.

Art. 26 Obbligo di compensazione

1Sottostanno all’obbligo di compensazione le persone assoggettate all’obbligo di pagare l’imposta secondo la LIOm5.

2Tali persone possono costituirsi in raggruppamenti di compensazione.

Art. 27 Prestazione sostitutiva in caso di mancata compensazione

1Chiunque non adempie il proprio obbligo di compensazione deve versare alla Confederazione un importo di 320 franchi per tonnellata di CO2 non compensata.

2Per le tonnellate di CO2 non compensate, l’anno successivo devono essere consegnati alla Confederazione certificati di riduzione delle emissioni.

Sezione 3: Registro dello scambio di quote di emissioni

Art. 28

1Il Consiglio federale gestisce un registro pubblico dello scambio di quote di emissioni che serve alla conservazione e alla t ransazione di diritti di emissione nonché di attestati e certificati di riduzione delle emissioni.

2Nel registro dello scambio di quote di emissioni può iscriversi solo chi dispone di una sede o di un domicilio nonché di un conto bancario in Svizzera o nello SEE. Il Consiglio federale designa le deroghe.

3Il Consiglio federale può prevedere che pagamenti in denaro relativi a transazioni di diritti di emissione nonché di attestati e di certificati di riduzione delle emissioni possano essere effettuati soltanto tramite conti bancari in Svizzera o nello SEE.

Capitolo 4: Tassa sul CO2 applicata ai combustibili

Sezione 1: Riscossione della tassa sul CO2

Art. 29 Tassa sul CO2

1La Confederazione riscuote una tassa sulla produzione, l’estrazione e l’importazione di combustibili (tassa sul CO2).

4 RS 641.61

5 RS 641.61