Progetto
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 11 pagine
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5Il fondo per le tecnologie è amministrato dal DATEC.
Art. 39 Distribuzione alla popolazione e all’economia
1I proventi residui della tassa sul CO2 sono distribuiti alla popolazione e all’economia in funzione degli importi versati.
2La quota spettante alla popolazione è suddivisa in misura uguale fra tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo.
3La quota spettante all’economia è versata ai datori di lavoro in funzione della massa salariale determinante dei dipendenti ( art. 5 LAVS10) per il tramite delle casse di compensazione AVS. Queste ultime vengono adeguatamente indennizzate.
4Le imprese che partecipano al SSQE o soggiacciono a un impegno di riduzione nonché i gestori di impianti ICFC di cui all’arti colo 33 non ricevono nessuna quota dei proventi della tassa di cui al capoverso 3.
Art. 40 Versamento dei proventi della prestazione sostitutiva
I proventi della prestazione sostitutiva di cui all’articolo 15 sono versati al fondo infrastrutturale.
Art. 41 Calcolo dei proventi della tassa sul CO2
I proventi della tassa sul CO2 sono calcolati in base agli introiti, inclusi gli interessi e dedotti i costi di esecuzione.
Capitolo 6: Esecuzione e promozione
Art. 42 Esecuzione
1Il Consiglio federale esegue la presente legge ad eccezione degli articoli 8 e 9 capoverso 4.
2Per determinati compiti può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.
3Disciplina la procedura per le prestazioni sostitutive.
4L’UFAM è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.
5Le autorità competenti si sostengono reciprocamente nell’esecuzione della presente legge.
Art. 43 Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Prima dell’emanazione, consulta i Cantoni e le cerchie interessate.
Art. 44 Valutazione
1Il Consiglio federale verifica periodicamente:
a. l’efficacia dei provvedimenti presi conformemente alla presente legge;
b. la necessità di adottare provvedimenti supplementari.
2Al riguardo tiene conto anche dei fattori che hanno un’incidenza sul clima come l’incremento demografico, la crescita economica e l’aumento del traffico.
3Riferisce regolarmente all’Assemblea federale.
Art. 45 Messa a disposizione di dati
1Forniscono all’UFAM, su richiesta, le informazioni e i dati personali necessari per l’esecuzione, la valutazione di cui all’articolo 44 nonché per le analisi statistiche:
a. l’Ufficio federale dell’energia (UFE);
b. l’Ufficio federale dei trasporti (UFT);
c. l’Ufficio federale delle strade (USTRA);
d. l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE);
e. l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
f. l’Ufficio federale di statistica (UST);
g. l’Amministrazione federale delle dogane (AFD);
h. i Cantoni e i Comuni.
10 RS 831.10