Progetto
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 11 pagine
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Art. 34 Condizioni della restituzione e importo
1È restituito il 60 per cento della tassa sul CO2 applicata ai combustibili di cui è comprovato l’impiego per la produzione di energia elettrica.
2Il restante 40 per cento è restituito se il gestore dimostra di aver adottato per un importo equivalente provvedimenti volti ad aumentare l’efficienza energetica del proprio impianto oppure di imprese o di altri impianti che prelevano energia elettrica o calore dall’impianto.
3Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Sezione 4: Restituzione della tassa sul CO2 in caso di utilizzo a scopo non energetico
Art. 35
A chi può dimostrare nei confronti della Confederazione di aver utilizzato i combustibili a scopo non energetico la tassa sul CO2 applicata a detti combustibili è restituita su richiesta.
Sezione 5: Procedura
Art. 36
1Alla riscossione e alla restituzione della tassa sul CO2 si applicano le disposizioni procedurali della legislazione sull’imposizione degli oli minerali. È fatto salvo il capoverso 2.
2All’importazione e all’esportazione di carbone si applicano le disposizioni procedurali della legislazione doganale.
Capitolo 5: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2
Art. 37 Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici
1Al massimo un terzo dei proventi della tassa sul CO2, e comunque non più di 450 milioni di franchi all’anno, è utilizzato per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, inclusi i provvedimenti per la diminuzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale. A tal fine la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 53, 54 e 56 della legge sull’energia del …9 (LEne).
2Allo scopo di ridurre a lungo termine le emissioni di CO2 degli edifici, la Confederazione sostiene progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia per la fornitura di calore. Impiega perciò una parte dei fondi previsti al capoverso 1, per un ammontare non superiore tuttavia a 30 milioni di franchi all’anno. Il Consiglio federale fissa i criteri e le modalità del sostegno nonché l’importo massimo annuo degli aiuti finanziari.
3I contributi globali sono versati conformemente all’articolo 58 LEne tenuto conto delle seguenti particolarità:
a. a complemento delle condizioni di cui all’articolo 58 LEne, i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi per incentivare il risanamento energetico dell’involucro degli edifici e degli impianti domestici nonché per sostituire i riscaldamenti elettrici a resistenza o i riscaldamenti a nafta esistenti e ne garantiscono un’attuazione armonizzata;
b in deroga all’articolo 58 capoverso 1 LEne i contributi globali sono ripartiti in un contributo di base per abitante e in un contributo complementare. Quest’ultimo non può essere superiore al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma. Il contributo di base per abitante ammonta a un massimo del 30 per cento dei fondi disponibili.
4Se non possono essere impiegati, i fondi a disposizione di cui al capoverso 1 sono distribuiti alla popolazione e all’economi a conformemente all’articolo 39.
5Gli aiuti finanziari sono accordati ai Cantoni sino alla fine del 2025.
Art. 38 Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra
1Un importo annuo massimo di 25 milioni di franchi dei proventi della tassa sul CO2 è versato fino al 2025 al fondo per le tecnologie per il finanziamento di fideiussioni.
2Con i mezzi del fondo per le tecnologie la Confederazione fornisce la garanzia per mutui alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare gli impianti e le procedure atte a:
a. ridurre le emissioni di gas serra;
b. permettere l’impiego di energie rinnovabili; o
c. promuovere l’uso parsimonioso delle risorse naturali.
3La Confederazione fornisce la garanzia solo per mutui a imprese che generano un valore aggiunto in Svizzera.
4Le fideiussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.