Progetto
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 11 pagine
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2Se l’autore ha agito per negligenza, è punito con una multa.
Art. 52 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo
1Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.
2L’AFD è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni.
3Se il fatto costituisce sia un’infrazione secondo gli articoli 50 o 51 sia un’infrazione alla legislazione doganale o ad altri atti
normativi federali in materia di tasse il cui perseguimento spetta all’AFD, è inflitta la pena prevista per l’infrazione più grave,
aumentata in misura adeguata.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Sezione 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Art. 53
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 54 Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati
1I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2013–2020 possono essere riportati senza alcun limite al periodo 2021–2030.
2Il Consiglio federale può prevedere che i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2013–2020 possono essere riportati in misura limitata al periodo 2021–2030.
3Attestati ottenuti grazie a progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera e grazie a impegni di riduzione, rilasciati nel periodo 2013–2020 e non utilizzati, possono essere impiegati nel periodo 2021–2025 come attestati di riduzione delle emissioni.
Art. 55 Riscossione e restituzione della tassa sul CO2 e distribuzione dei proventi
1La tassa sul CO2 applicata ai combustibili immessi in libera pratica e in libero consumo prima dell’entrata in vigore della presente legge viene riscossa o restituita secondo il diritto anteriore.
2I proventi della tassa sul CO2 riscossi prima dell’entrata in vigore della presente legge vengono distribuiti alla popolazione e all’economia secondo il diritto anteriore.
Art. 56 Impegno di riduzione
1Alle imprese che nel periodo 2013–2020 erano assoggettate a un impegno di riduzione e che desiderano mantenerlo senza interruzioni dal 2021 viene temporaneamente restituita la tassa sul CO2 fino alla presentazione di un nuovo impegno di riduzione definitivo secondo l’articolo 31.
2Se l’impegno di riduzione non è realizzato entro il 2025, la tassa sul CO2 temporaneamente restituita viene rimborsata alla Confederazione.
Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore
Art. 57
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
11 RS 313.0