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Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 11 pagine

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2Il Consiglio federale fissa l’aliquota della tassa tra 84 e 240 franchi per tonnellata di CO2. Nell’ambito di questa fascia aumenta l’aliquota se gli obiettivi intermedi di cui all’articolo 3 capoverso 4 lettera b stabiliti per i combustibili non sono raggiunti.

Art. 30 Persone assoggettate alla tassa

1Sono assoggettate:

a. alla tassa sul CO2 applicata al carbone: le persone sottoposte all’obbligo di dichiarazione all’atto dell’importazione conformemente alla legge federale del 18 marzo 20056 sulle dogane (LD), nonché le persone che producono carbone nel territorio doganale in conformità all’articolo 3 capoverso 1 LD;

b. alla tassa sul CO2 applicata agli altri combustibili: le persone sottoposte all’obbligo di pagare l’imposta conformemente alla LIOm7.

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2 alle imprese che si impegnano a ridurre le emissioni

Art. 31 Imprese che si impegnano a ridurre le emissioni

1Alle imprese per le quali la tassa sul CO2 rappresenta un onere che, in rapporto alla massa salariale determinante dei dipendenti (art. 5 della legge federale del 20 dic. 19468 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS), ammonta almeno all’1 per cento, tale tassa viene restituita, qualora le suddette imprese si impegnino nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2030 e presentino ogni anno un rapporto in materia.

2La portata dell’impegno di riduzione si basa in particolare:

a. sul precedente impegno di riduzione dell’impresa;

b. sulle emissioni dell’impresa comprovate per l’anno precedente;

c. sugli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3.

3Il Consiglio federale stabilisce in che misura le imprese possono adempiere il loro impegno di riduzione mediante la consegna di certificati di riduzione delle emissioni.

2Variante

La portata dell’impegno di riduzione si basa in particolare:

a. sulle emissioni attese di gas serra;

b. sul potenziale di riduzione entro fine 2030;

c. sugli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3.

4Il Consiglio federale può escludere la restituzione se essa comporta un onere sproporzionato rispetto al suo importo.

Art. 32 Prestazioni sostitutive in caso di non rispetto dell’impegno di riduzione assunto

1Le imprese che non rispettano l’impegno di riduzione versano alla Confederazione un importo di 250 franchi per tonnellata di CO2eq emessa in eccesso.

2Per le tonnellate di CO2eq emesse in eccesso i corrispondenti certificati di riduzione delle emissioni devono essere consegnati alla Confederazione l’anno successivo.

Variante per l’art. 32

Le imprese che non rispettano l’impegno di riduzione restituiscono alla Confederazione il 30 per cento della tassa sul CO2 rimborsata, compresi gli interessi.

Sezione 3: Restituzione della tassa sul CO2 ai gestori di impianti ICFC

Art. 33 Gestori di impianti ICFC

1Ai gestori di impianti ICFC che non partecipano al SSQE né soggiacciono a un impegno di riduzione nonché ai gestori di impianti ICFC che servono principalmente alla produzione di calore destinato al riscaldamento, la tassa sul CO2 è del tutto o in parte restituita se i gestori s’impegnano nei confronti della Confederazione a fornire un rapporto periodico e se l’impianto:

a. è concepito principalmente per produrre calore;

b. presenta una potenza termica limitata; e

c. adempie le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo.

2Il Consiglio federale definisce i limiti delle prestazioni e le esigenze minime.

6 RS 631.0

7 RS 641.61

8 RS 831.10