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Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 11 pagine

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2Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati personali necessari per l’esecuzione, la valutazione nonché per le analisi statistiche.

Art. 46 Obbligo di informare

1Alle autorità federali vanno fornite le informazioni necessarie per l’esecuzione della presente legge.

2Sono tenuti a fornire informazioni in particolare:

a. i gestori di impianti di cui agli articoli 16 e 17;

b. i gestori di aeromobili;

c. le imprese che s’impegnano a ridurre le emissioni di gas serra;

d. le imprese e le persone assoggettate alla tassa;

e. le imprese e le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO2;

f. i gestori di impianti ICFC di cui all’articolo 33.

3Gli interessati forniscono a titolo gratuito i documenti necessari alle autorità federali e garantiscono loro l’accesso all e installazioni durante il normale orario di lavoro.

Art. 47 Trattamento di dati personali

1Nell’ambito degli scopi della presente legge, le autorità federali competenti possono trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi o di diritto penale.

2Dette autorità possono conservare questi dati su un supporto elettronico.

3Il Consiglio federale stabilisce i dati personali che possono essere elaborati e per quanto tempo devono essere conservati.

Art. 48 Formazione e formazione continua

1La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge.

2Le autorità informano il pubblico sui provvedimenti preventivi presi nell’ambito della protezione del clima e prestano consulenza ai Comuni, alle imprese e ai consumatori sui provvedimenti atti a ridurre le emissioni di CO2.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 49 Sottrazione della tassa sul CO2

1Chiunque intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale illecito, segnatamente sottraendo la tassa sul CO2, o ottiene illecitamente una restituzione della tassa, è punito con la multa sino al triplo del valore del profitto illecito.

2Il tentativo e la complicità sono punibili.

3Chiunque, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale illecito, è punito con la multa sino al valor e del profitto illecito.

Art. 50 Messa in pericolo della tassa sul CO2

1È punito con la multa, sempre che per il fatto non sia comminata una pena più severa prevista da un’altra disposizione, chiunque intenzionalmente o per negligenza:

a. in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa (art. 30);

b. non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d’affar i e altre registrazioni o non adempie il proprio obbligo di informare;

c. con una domanda di restituzione della tassa o quale persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, tace fatti rilevanti o presenta giustificativi non veritieri su fatti rilevanti;

d. omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti per la riscossione della tassa;

e. nelle fatture o in altri documenti indica una tassa sul CO2 non pagata o una tassa con un importo diverso; o

f. intralcia, impedisce o rende impossibile lo svolgimento regolare di un controllo.

2In casi gravi o in caso di recidiva può essere inflitta una multa sino a 30 000 franchi o sino al valore della tassa sul CO2 messa in pericolo, per quanto tale importo sia più elevato.

Art. 51 False dichiarazioni sui veicoli

1Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2 di cui all’articolo 14 è punito con una multa fino a 30 000 franchi.