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Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 11 pagine

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4I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.

5Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) si applicano per analogia.

6Il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l’importo da pagare conformemente ai capoversi 1–3, nel caso in cui la prestazione sostitutiva fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.

7Il DATEC pubblica annualmente l’elenco degli importatori con più di 50 automobili immatricolate per la prima volta o con più di 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta, la composizione di eventuali raggruppamenti di emissioni, nonché il loro numero di veicoli immatricolati per la prima volta, le emissioni medie di CO2, l’obiettivo individuale e le prestazioni sostitutive riscosse.

Capitolo 3: Scambio di quote di emissioni e compensazione per i carburanti

Sezione 1: Sistema di scambio di quote di emissioni

Art. 16 Partecipazione su richiesta

1I gestori di impianti di determinate categorie con emissioni di gas serra medie o elevate possono partecipare, su richiesta, al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE).

2Questi gestori devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione per impianti in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.

3Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti.

Art. 17 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti

1I gestori di impianti di determinate categorie con elevate emissioni di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE.

2Questi gestori devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione per impianti in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.

3Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti.

Art. 18 Obbligo di partecipazione: gestori di aeromobili

1I gestori di aeromobili, che decollano e atterrano in Svizzera, sono tenuti a partecipare al SSQE. Il Consiglio federale disciplina le deroghe e al riguardo tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

2Questi gestori devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione per aeromobili e, se l’UE lo prevede nel proprio ambito normativo, diritti di emissione per impianti in misura corrispondente alle emissioni prodotte dagli aeromobili di cui al capoverso 1.

Art. 19 Restituzione della tassa sul CO2

Ai gestori di impianti di cui agli articoli 16 e 17 viene restituita la tassa sul CO2 applicata ai combustibili.

Art. 20 Determinazione della quantità di diritti di emissione

1Il Consiglio federale stabilisce anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno fino al 2030 per impianti nonché la quantità di diritti di emissione per aeromobili; al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

2Può modificare la quantità di diritti di emissione disponibili per gli impianti qualora designi nuove categorie di impianti secondo l’articolo 17 capoverso 3 oppure escluda successivamente categorie di impianti dall’obbligo di partecipazione al SSQE.

3Riserva ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e di diritti di emissione per aeromobili ai nuovi operatori del mercato e agli operatori del mercato in forte crescita.

Art. 21 Assegnazione di diritti di emissione per impianti

1I diritti di emissione per impianti sono assegnati annualmente.

2Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. L’entità dei diritti di emissione accordati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata soprattutto in funzione dell’efficienza dei suoi impianti in termini di emissione di gas serra. I r imanenti diritti di emissione sono messi all’asta.

3Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio fed erale può prevedere che solo una parte dei restanti diritti di emissione sia messa all’asta. I diritti di emissione che non utilizza per l’asta entro la fine del 2030 vengono cancellati.

4Ai gestori di impianti non vengono assegnati a titolo gratuito diritti di emissione per la produzione di energia elettrica. Il Consiglio federale disciplina le deroghe.

5Il Consiglio federale disciplina i dettagli e al riguardo tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

3 RS 641.61