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Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 11 pagine

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Allegato (art. 53)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1. La legge sul CO2 del 23 dicembre 201112 è abrogata.

2. La LIOm13 viene modificata come segue:

Art. 12a Neutralità dei proventi

1Le perdite fiscali risultanti dalle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 12a nella versione secondo la modifica della presente legge del 23 marzo 200714, dall’esenzione dall’imposta di cui all’articolo 12b nella versione secondo la modifica della presente legge del 23 marzo 2007 e dall’agevolazione fiscale di cui all’articolo 12b nella versione secondo la modifica della versione della presente legge del 21 marzo 201415, devono essere compensate mediante una maggiore imposizione fiscale della benzina e dell’olio Diesel al più tardi entro il 31 dicembre 2028.

2Il Consiglio federale modifica le aliquote d’imposta per la benzina e l’olio Diesel contenute nell’allegato 1 e nell’articolo 12 capoverso 2 e le adegua periodicamente.

12 RU 2012 6989

13 RS 641.61

14 RU 2008 579

15 RU 2016 2661