Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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Ai fini dell’efficienza in sede di esecuzione, il Consiglio federale può anche continuare a stabilire un limite minimo delle emissioni di gas serra, così che la restituzione non comporti un onere sproporzionato (cpv. 3/4). Oggi si situa a 100 tonnellate di CO2eq per sito.

In contropartita dell’esenzione, le imprese si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas serra. Per la derivazione dell’impegno di riduzione vengono presentati due modelli: (1) uno semplificato, che è dissociato dagli strumenti cantonali della politica energetica, o (2) uno armonizzato con convenzioni sugli obiettivi della politica energetica (variante).

Per il primo modello, partendo da un impegno di riduzione esistente (cpv. 2 lett. a), va fatto derivare un obiettivo di limitazione, così da considerare l’effetto di provvedimenti già attuati. Oppure, per le imprese esentate ora dalla tassa, l’obiettivo di limitazione va fatto derivare partendo dalle emissioni effettive che l’impresa ha comprovato negli anni precedenti (cpv. 2 lett. b). In entrambi i casi l’obiettivo di limitazione deve basarsi sugli obiettivi di riduzione previsti dalla legge (cpv. 2 lett. c) o sull’obiettivo settoriale per l’industria. Per il raggiungimento degli obiettivi con questo modello le imprese devono avere la possibilità di consegnare certificati di riduzione delle emissioni. In questo modo devono potere essere coperte le emissioni supplementari a seguito della crescita della produzione (cpv. 3).

Per il secondo modello (variante), partendo dalle attese emissioni di gas serra (cpv. 2 lett. a), che sono da porre in relazione con il previsto sviluppo della produzione, e conformemente al potenziale di riduzione individuale fino al 2030 (cpv. 2 lett. b), va fatto derivare un obiettivo di riduzione relativo (intensità dei gas serra) in percentuale. All’obiettivo in materia di intensità, che è adeguato allo sviluppo della produzione, non devono potere essere computati certificati di riduzione delle emissioni.

Art. 32 Prestazioni sostitutive in caso di non rispetto dell’impegno di riduzione assunto

La prestazione sostitutiva dovuta in caso di non rispetto dell’impegno di riduzione deve essere raddoppiata in accordo con l’aliquota massima della tassa sul CO2 e aumentata a 250 franchi per tonnellata di CO2eq (cpv. 1). Per le tonnellate di CO2eq emesse di troppo alla Confederazione devono inoltre continuare a essere consegnati certificati di riduzione delle emissioni (cpv. 2).

Nella variante, le imprese che non rispettano l’impegno di riduzione devono restituire alla Confederazione il 30 per cento della tassa sul CO2 rimborsata, inclusi gli interessi.

Sezione 3: Restituzione della tassa sul CO2 ai gestori di impianti ICFC

Art. 33 Gestori di impianti ICFC

La restituzione parziale della tassa sul CO2 per i gestori di impianti ICFC fossili va portata avanti, integrandola con l’obbligo di fornire un rapporto annuale. In questa normativa rientrano anche gli impianti ICFC che servono principalmente alla produzione di calore comfort.

Art. 34 Importo e presupposti del rimborso parziale

Il presente articolo va ripreso senza modifiche dalla Strategia energetica.

Sezione 4: Restituzione della tassa sul CO2 in caso di utilizzo a scopo non energetico

Art. 35

Per la restituzione in caso di utilizzo a scopo non energetico di combustibili, ad esempio come materie prime o preparazioni lubrificanti, va ora previsto un capoverso a parte. Dal punto di vista materiale la normativa non subisce modifiche.