Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
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Sezione 5: Procedura
Art. 36
La procedura per la riscossione e la restituzione della tassa sul CO2 non va modificata. Come avveniva finora, la competenza di riscossione e restituzione della tassa sul CO2 va trasferita all’Amministrazione federale delle dogane.
Conformemente alla procedura secondo la legislazione sull’imposizione degli oli minerali, per la restituzione viene riscossa una tassa. Si verifica se la tassa ad valorem vigente oggi (tassa in percentuale dell’importo della restituzione) debba essere sostituita da una tassa dipendente dall’onere per l’elaborazione della richiesta.
Capitolo 5: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2
Art. 37 Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici
Rispetto alla normativa sulla quale le Camere federali hanno finito di deliberare nell’ambito del primo pacchetto di misure sulla Strategia energetica 2050, in accordo con il progetto SICE del Consiglio federale la destinazione parzialmente vincolata deve giungere a scadenza alla fine del 2025 (cpv. 4) e la destinazione parzialmente vincolata dev’essere limitata non soltanto in termini assoluti (massimo 450 mio. di franchi all’anno), bensì anche relativi (massimo un terzo) (cpv. 1).
Art. 38 Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra
Come avveniva finora, con il fondo per le tecnologie rispettose del clima vanno promosse innovazioni nella fase della commercializzazione mediante fideiussioni concesse dalla Confederazione. I versamenti dalla tassa sul CO2 per un volume di massimo 25 milioni di franchi l’anno devono essere limitati al 2025 (cpv. 1). Ora lo strumento deve in primo luogo rafforzare la piazza economica svizzera e deve garantire che il valore aggiunto venga generato in Svizzera (cpv. 3). L’ex capoverso 2 riguardante l’amministrazione, che incombe al DA-TEC, viene spostato alla fine dell‘articolo.
Art. 39 Distribuzione alla popolazione e all’economia
Come avveniva finora, i proventi residui della tassa sul CO2 vanno distribuiti alla popolazione e all’economia. Nel farlo, occorre considerare quali quote delle entrate sono state versata dall’una e dall’altra.
Le imprese esentate dalla tassa sul CO2, nonché i gestori di impianti ICFC con un’esenzione parziale di cui all’articolo 33, vanno ora esclusi dalla distribuzione dei proventi all’economia secondo il capoverso 3 (cpv. 4).
Art. 40 Versamento dei proventi della prestazione sostitutiva
Il presente articolo rimane invariato. Sempreché Popolo e Cantoni approvino il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA), esso sostituirà il fondo infrastrutturale.
Art. 41 Calcolo dei proventi della tassa sul CO2
Il presente articolo rimane invariato.
Capitolo 6: Esecuzione e promozione
Art. 42 Esecuzione
Il Consiglio federale esegue la presente legge con poche eccezioni (cpv. 1). Le autorità d’esecuzione devono sostenersi, ad esempio scambiandosi, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge sulla protezione dei dati, dati e informazioni necessari per il controllo