Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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efficiente e l’esecuzione delle prescrizioni legali. In adempimento di una raccomandazione del CDF, in futuro dovrà ad esempio essere possibile lo scambio di documentazione tra Confederazione e Cantoni per il rilascio di attestati di cui all’articolo 5.

Art. 43 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione della legge sul CO2, consultando previamente i Cantoni e le cerchie interessate.

Art. 44 Valutazione

Il presente articolo rimane invariato.

Art. 45 Messa a disposizione di dati

Nell’esecuzione e nella valutazione dell’efficacia dei vari provvedimenti vengono solitamente utilizzati dati provenienti da fonti diverse. I dati riguardanti importanti sviluppi generali come le prestazioni di trasporto e i consumi d’energia o le indicazioni relative alle emissioni a livello di impresa vengono rilevati dai servizi della Confederazione menzionati al capoverso 1, nonché da Cantoni e Comuni. La messa a disposizione di questi dati va semplificata. In questo modo si vogliono impedire i doppioni, nonché un eccessivo carico di imprese ed economie domestiche dovuto alla richiesta di dati.

Art. 46 Obbligo di informare

Il presente articolo deve autorizzare le autorità d’esecuzione a controllare in qualsiasi momento la corretta attuazione degli impegni assunti secondo la presente legge. A tal fine, possono effettuare controlli, annunciandoli o non annunciandoli. Le informazioni e i dati necessari al controllo e all’esecuzione delle prescrizioni della legge devono essere messi a disposizione a titolo gratuito delle autorità d’esecuzione (cpv. 2). Ciò riguarda in particolare i dati che servono per il calcolo delle emissioni di gas serra e per la restituzione della tassa sul CO2.

Art. 47 Trattamento di dati personali

Il presente articolo consente alle autorità, nel contesto dell’esecuzione delle normative sancite nella presente legge, di trattare anche dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi o di diritto penale.

Art. 48 Formazione e perfezionamento

Il presente articolo rimane invariato.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 49 Sottrazione della tassa sul CO2

Il presente articolo va ripreso senza modifiche sostanziali.

Art. 50 Messa in pericolo della tassa sul CO2

Il presente articolo va ripreso senza modifiche sostanziali.

Art. 51 False dichiarazioni sui veicoli

Ora il presente articolo deve riguardare non soltanto le autovetture, bensì anche gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri.

Art. 52 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

Il presente articolo va ripreso senza modifiche sostanziali.