Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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Capitolo 8: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 53

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 54 Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati

I diritti di emissione del periodo 2013–2020 devono potere essere riportati senza alcun limite al periodo 2021–2030 (cpv. 1).

In disposizioni di esecuzione al Protocollo di Kyoto (Decisione 13/CMP.1) sulla trasferibilità di certificati di riduzione delle emissioni dal primo (2008–2012) al secondo periodo di adempimento del Protocollo di Kyoto (2013–2020) sono stati fissati alcuni limiti. Il Consiglio federale deve potere disciplinare anche in futuro a livello di ordinanza (cpv. 2) la trasferibilità, sempreché sia ammessa a livello internazionale.

Il capoverso 3 prevede che attestati per riduzioni di emissioni conseguite in Svizzera e per impegni di riduzione, che sono stati rilasciati nel periodo 2013–2020 ma non ancora consegnati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione, possano essere trasferiti nel periodo 2021–2025 quali attestati di riduzione delle emissioni. In questo modo si intende garantire che la già prevedibile eccedenza di attestati del periodo 2013–2020, che è in massima parte già stato acquisito da chi è soggetto all’obbligo di compensazione, non perda di valore dopo il 2020. Si può supporre che nel periodo 2021–2025 possa essere utilizzata l’intera eccedenza degli anni 2013–2020.

Art. 55 Riscossione e restituzione della tassa sul CO2 e distribuzione dei proventi

Il presente articolo va ripreso senza modifiche sostanziali.

Art. 56 Impegno di riduzione

La disposizione transitoria è necessaria nel caso in cui l’elaborazione dell’ordinanza sul CO2, eventuali bandi OMC o la programmazione degli strumenti informatici dovesse subire ritardi. Alle imprese già esentate nel secondo periodo di impegno deve essere consentita una restituzione senza interruzioni, purché abbiano presentato una domanda di fissazione di un impegno di riduzione a partire dal 2021 (cpv. 1). Se fino al 2025 l’esenzione non si realizza, l’impresa deve rimborsare gli importi, interessi compresi, restituiti provvisoriamente (cpv. 2).

Art. 57

Il presente articolo rimane invariato.

Allegato (art. 53)

Numero 1: con l’articolo 53, la vigente legge sul CO2 del 23 dicembre 2011 viene abrogata e sostituita dalla versione totalmente riveduta.

Numero 2: modifica della LIOm del 21 giugno 1996

Art. 12° Neutralità dei proventi

Le minori entrate fiscali risultanti fino al 2020 dalle agevolazioni fiscali dell’incentivazione, limitata nel tempo, di biocarburanti, dovranno essere compensate entro il 31 dicembre 2028 mediante una maggiore imposizione della benzina e dell’olio diesel.