Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/47: Modifica della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) · 16 pagine
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5 Varianti preferite e argomenti
Variante 1 Variante 2 Variante 3
Cantoni CIIP, GE, NE, OW, SH, TI, GR, JU, NW, SZ
VD
Partiti politici PS, VerdiPBD, PLR, PPD, pvl
Associazioni dell’economia hotellerie, TVSCP, UPS, USAM, USC,
USS
Associazioni mantello dei SABUCS
Comuni, delle città e delle
regioni di montagna
Cerchie e organizzazioni APEPS, ASSMS, caf, FoBil, CLACESO, FH, IdP, LCH, interessate HL, OLSI, PGI S&E, SER, ssp, VSL
42 dei 63 partecipanti alla consultazione si esprimono sulle tre varianti proposte: 20 prediligono la variante 2 e 22 la variante 3. La maggioranza dei Cantoni espressisi in merito è per la variante 2, mentre la maggioranza dei partiti, delle associazioni dell’economia e delle organizzazioni e associazioni interessate espressisi in merito per la variante 3; la variante 1 non raccoglie invece alcun consenso.
I principali argomenti contro la variante 1 sono:
- La variante 1 non è conforme alla Strategia linguistica adottata congiuntamente dai Cantoni e non
tiene conto della situazione particolare dei Cantoni TI e GR. Non è necessario fissare a livello federale in quale anno di scuola deve iniziare l’insegnamento della prima lingua straniera. Inoltre la variante lascia aperto quando deve essere introdotto l’insegnamento di una seconda lingua straniera (inglese). Sarebbe pertanto possibile iniziare con la seconda lingua nazionale soltanto nel livello secondario I. In questo modo sarebbe indirettamente ammesso l’insegnamento di una sola lingua straniera nella scuola elementare. Il disciplinamento proposto potrebbe pertanto costituire un passo indietro negli sforzi di armonizzazione.
Gli argomenti a favore della variante 2 sono:
- La variante 2 è conforme alle raccomandazioni della CDPE e alla Strategia linguistica adottata
congiuntamente e all’unanimità dai Cantoni nel 2004. Inoltre corrisponde al modello della CDPE nel frattempo attuato dalla maggior parte dei Cantoni (modello 3/5). Questa variante permetterebbe ai Cantoni di mantenere le modalità attuali dell’insegnamento delle lingue.
- Il modello 3/5 si è rilevato valido: modificarlo comporterebbe elevati costi per i Cantoni (strumenti
didattici, formazione continua dei docenti). Nel caso di un intervento della Confederazione, la nuova regolamentazione dovrebbe essere chiara e ricalcare il modello della CDPE.
- La variante 2 è la più idonea per realizzare a livello nazionale un’armonizzazione vera e propria
che permetta di acquisire, in una seconda lingua nazionale e in inglese, un livello di competenza equivalente. Formulando chiaramente il momento a partire dal quale introdurre l’insegnamento delle lingue straniere e stabilendo i livelli di competenza che devono essere raggiunti, questa variante è la più idonea anche per evitare che singoli Cantoni si discostino dai principi della strategia.
- La variante 2 tiene conto della situazione particolare dei Cantoni TI e GR.
Gli argomenti addotti contro la variante 2 sono:
- La variante 2 prescrive con troppa precisione l’impostazione dell’insegnamento delle lingue stra-
niere e limita in misura eccessiva le competenze dei Cantoni. Questi ultimi dovrebbero poter stabilire autonomamente quando iniziare con l’insegnamento delle lingue straniere.
- La variante 2 non garantisce un insegnamento continuo della seconda lingua nazionale dalla scuola
elementare fino al termine della scuola dell’obbligo. Sarebbe inoltre un errore introdurre nella LLing affermazioni riguardanti l’inglese.
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