Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/47: Modifica della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) · 16 pagine

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Una parte dei Cantoni è ancora più radicale e respinge l’intervento della Confederazione per ragioni di principio. Questi Cantoni ritengono l’attuale tenore della LLing assolutamente sufficiente e si esprimono decisamente contro qualsiasi modifica. Al momento non vi sarebbe alcun bisogno di interventi federali e l’ingerenza della Confederazione nella sovranità cantonale sarebbe un errore. Soltanto le soluzioni in sintonia con le caratteristiche cantonali e regionali sarebbero praticabili e quindi largamente accettate. Questi Cantoni non si esprimono sulle tre varianti o le respingono esplicitamente.

AG, AI, AR, BL, GL, SG, TG, UR, VS, ZG

Motivano la loro posizione come segue:

- Non sono date le condizioni per un disciplinamento ai sensi dell’articolo 62 capoverso 4 Cost., cioè

per un’ingerenza della Confederazione nelle competenze dei Cantoni: a loro parere, la disposizione citata conferisce una competenza legislativa sussidiaria e di portata limitata di cui si può fare uso soltanto se la qualità e la permeabilità dello spazio educativo svizzero sono compromesse perché i Cantoni non sono riusciti a concordare un’armonizzazione. Questa condizione non è dunque adempiuta. Che l’insegnamento delle lingue nei Cantoni sia oggetto di discussioni politiche non significa aver fallito l’obiettivo dell’armonizzazione. Un intervento della Confederazione conformemente all’articolo 62 capoverso 4 Cost. presuppone che l’armonizzazione non sia effettivamente riuscita, non soltanto che la si ritenga in pericolo.

- La Confederazione deve limitare la sua azione all’età d’inizio della scolarità, alla scuola dell’obbligo,

alla durata e agli obiettivi delle fasi di formazione, al passaggio dall’una all’altra fase e al riconoscimento dei diplomi. La pianificazione delle materie e la loro organizzazione non sono tra questi elementi del sistema scolastico e incombono esclusivamente ai Cantoni. La Confederazione può soltanto definire obiettivi che i Cantoni devono poi raggiungere con i propri mezzi e metodi. La responsabilità cantonale stabilita all’articolo 62 Cost. è un fattore essenziale del successo del nostro sistema educativo. Introdurre nuove competenze ripartite tra Confederazione e Cantoni sarebbe più dannoso che utile, sia nello specifico che per la coesione nazionale in generale.

- Secondo questi Cantoni, l’articolo 62 capoverso 4 Cost. non può essere invocato per obiettivi di

politica linguistica o di assetto sociale. In questo senso, ritengono discutibile l’integrazione della LLing proposta. L’articolo 70 Cost. conferisce alla Confederazione soltanto una competenza di promozione, non la competenza di ingerirsi nella sovranità scolastica dei Cantoni. Di conseguenza, nella motivazione di competenze d’intervento della Confederazione non hanno posto riflessioni di politica linguistica.

Secondo alcuni Cantoni, le varianti proposte non convincono nemmeno dal punto di vista del contenuto. A loro giudizio non offrirebbero alcun plusvalore, in quanto non permetterebbero alla Confederazione di intervenire al di là dell’obiettivo di armonizzazione della CDPE. Per contro, resterebbe sul tappeto la questione dell’ordine di successione dell’inizio dell’apprendimento delle lingue straniere. Una vera armonizzazione sarebbe raggiunta soltanto prescrivendo l’insegnamento obbligatorio di una seconda lingua nazionale a partire dal 3° anno scolastico (HarmoS 5). Decisivo per il valore dell’apprendimento di una lingua nazionale non sarebbe il momento del suo inizio, ma la qualità e l’intensità dell’insegnamento e in che misura i docenti riescono a risvegliare negli alunni il piacere di impararla.

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