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Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 14 pagine
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Titolo prima dell’art. 49a
Sezione 2a: Delega di compiti all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Art. 49a
1La sorveglianza sulla preparazione, la consegna, la conservazione, nonché sull’importazione o l’esportazione di tessuti e cellule destinati a un trapianto autogeno è delegata all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.
2La sorveglianza include il controllo e l’adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 63 e 65 della legge sui trapianti5.
3Per l’attività di sorveglianza, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici riscuote emolumenti ai sensi dell’ordinanza del 2 dicembre 20116 sugli emolumenti per gli agenti terapeutici.
Art. 51 cpv. 3
3Adempie i suoi compiti secondo le direttive di cui all’allegato 1 numero 2.
Art. 53 Adeguamento degli allegati
1Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare gli allegati 1, 1b, 2–4 e 6. Nel fare ciò, tiene conto degli sviluppi a livello internazionale, nonché degli sviluppi della tecnica, delle spese e del rincaro.
2Esso procede agli adeguamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
Art. 56 Disposizioni transitorie della modifica del ... 2017
1Il servizio dei controlli postdonazione notifica all’istituzione comune al più tardi entro il [Datum] le donazioni da parte di persone viventi avvenute prima dell’entrata in vigore della modifica del …. Esso allega alla notifica delle donazioni di organi da parte di persone viventi i dati di cui all’articolo 15b.
2L’istituzione comune calcola per ogni donazione di organi da parte di persone viventi avvenuta prima del 1° gennaio 2012 la differenza rispetto all’importo forfettario di cui all’articolo 12a capoverso 1 in considerazione della speranza di vita residua attesa del donatore e delle spese annuali dei controlli postdonazione, e ne esige il pagamento.
3Le istituzioni che hanno garantito il controllo postdonazione dello stato di salute dei donatori di organi o di cellule staminali del sangue prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 della legge sui trapianti versano entro il [Datum] al fondo per i controlli postdonazione i mezzi finanziari ricevuti dagli assicuratori a tale scopo.