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Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 14 pagine

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b. il sistema di garanzia della qualità corrisponde ai requisiti di cui all'allegato 2 numero 1 lettera a.

Art. 20 cpv. 2 lett. d–dter

2I risultati devono contenere segnatamente:

d. importanti conoscenze sugli effetti e sugli effetti secondari della terapia immunosoppressiva;

dbis.fattori importanti che influiscono sul tasso di sopravvivenza degli organi e dei riceventi, come tipo di donazione, caratteristiche tissutali e gruppo sanguigno; dter.età e sesso dei donatori e dei riceventi;

Art. 20a Confronto di dati tra l’UFSP e i centri di trapianto

1L’UFSP comunica ogni anno ai centri di trapianto i dati seguenti sui donatori e i riceventi inseriti in SOAS ai sensi degli articoli 7 e 27 dell’ordinanza del 16 marzo 20074 sull’attribuzione di organi:

a. numero di riconoscimento generato in SOAS;

b. sesso;

c. età;

d. gruppo sanguigno;

e. centro di trapianto;

f. data del trapianto;

g. se si tratta di una donazione da parte di una persona vivente o se la donazione proviene da una persona deceduta;

h. gravità della malattia del ricevente ed eventuali trapianti precedenti.

2I centri di trapianto confrontano i dati e segnalano gratuitamente all’UFSP i dati incompleti o errati. L’UFSP inoltra i dati corretti al servizio nazionale di attribuzione.

Art. 34 lett. b

L’autorizzazione per il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti è rilasciata se:

b. il sistema di garanzia della qualità corrisponde ai requisiti di cui all’allegato 2 numero 2 lettera a.

4 RS 810.212.4