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Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 14 pagine

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b. entro la fine di giugno sullo stato del patrimonio del fondo al 31 dicembre dell’anno precedente, sulle spese di gestione del fondo nell’anno precedente e sul risultato degli investimenti.

2Essa versa entro il 15 gennaio al servizio dei controlli postdonazione il dividendo di cui all’articolo 15b capoverso 3 della legge sui trapianti.

3Essa vigila sulla sicurezza degli investimenti del patrimonio del fondo e garantisce la liquidità necessaria.

4Entro la fine di giugno, trasmette all’UFSP un rapporto annuale sulla sua attività. Il rapporto è parte integrante dei rapporti di cui all’articolo 46 della legge del 26 settembre 20142 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie.

Art. 12c Direzione del servizio dei controlli postdonazione

1La direzione del servizio dei controlli postdonazione è affidata a:

a. Fondazione svizzera per il controllo dei donatori d’organo viventi: per il controllo postdonazione dello stato di salute dei donatori di organi;

b. Trasfusione CRS Svizzera SA: per il controllo postdonazione dello stato di salute dei donatori di cellule staminali del sangue.

2Allo scopo, l’UFSP stipula una convenzione, di norma della durata di quattro anni, con la Fondazione svizzera per il controllo dei donatori d’organo viventi e con Trasfusione CRS Svizzera SA. Tale convenzione disciplina segnatamente le prestazioni da fornire e l’indennizzo finanziario da parte della Confederazione.

Art. 12d Contributo della Confederazione

La Confederazione versa il contributo di cui all’articolo 15a capoverso 3 della legge sui trapianti al servizio dei controlli postdonazione in due rate. Il contributo può essere corrisposto a titolo forfettario.

Art. 12e Preventivo delle spese e conteggio

1Il servizio dei controlli postdonazione informa l’istituzione comune e l’UFSP entro la fine di ottobre sulle spese previste per l’anno successivo per il controllo postdonazione dello stato di salute dei donatori, motivandole.

2Entro la fine di marzo presenta all’UFSP e all’istituzione comune il conteggio delle spese sostenute l’anno precedente. Eventuali differenze vengono compensate nell’anno successivo.

3Designa un organo di revisione esterno. Questo effettua ogni anno una revisione ordinaria ai sensi delle disposizioni del codice delle obbligazioni3.

2 RS 832.12

3 RS 220