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Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 14 pagine
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4Esse presentano al fondo per i controlli postdonazione un conteggio dei mezzi finanziari ricevuti e del loro impiego. Il conteggio deve contenere quanto segue:
a. numero e ammontare degli importi forfettari ricevuti;
b. spese sostenute fino a quel momento per la gestione patrimoniale e redditi conseguiti con l’investimento di tali mezzi;
c. indicazioni sugli importi forfettari ad esse dovuti, ma non ancora ricevuti;
d. ripartizione dei mezzi finanziari fino a quel momento ricevuti e utilizzati in spese per visite mediche, per analisi di laboratorio e per prestazioni mediche e spese amministrative di tenuta del registro.
5L’istituzione comune verifica la tracciabilità del conteggio di cui al paragrafo 4. Se questa non è data, restituisce il conteggio per la rielaborazione.
6L’indennizzo finanziario versato ogni anno dalla Confederazione si riduce rispettivamente dei pagamenti destinati alla copertura delle spese amministrative di tenuta del registro per l’anno in questione effettuati dagli assicuratori mediante gli importi forfettari prima dell’entrata in vigore della modifica del ….
7L’istituzione comune versa al servizio dei controlli postdonazione i pagamenti destinati alla copertura delle spese amministrative di tenuta del registro di cui al capoverso 6 effettuati dagli assicuratori per l’anno in questione.
Art. 56a
Abrogato
II
1Gli allegati 1, 2 e 4 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2L’allegato 3 è abrogato.
3Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1a e 1b secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il ... 2017.
… In nome del Consiglio federale svizzero
La presidente della Confederazione: Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr