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Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 14 pagine
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4Per il prelievo di un organo, la notifica avviene per scritto o tramite SOAS. L’UFSP assicura una procedura di notifica semplice tramite SOAS e l’eliminazione dei dati in SOAS dopo la conferma di ricezione da parte del servizio dei controlli postdonazione.
Art. 15b Notifica all’istituzione comune di donazioni da parte di persone vi-
venti
Il servizio dei controlli postdonazione notifica immediatamente all’istituzione comune le donazioni da parte di persone viventi e le trasmette i dati di cui all’allegato 1a numeri 2 e 3.
Art. 15c Notifica all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici di attività con
tessuti e cellule
Chi intende preparare, consegnare, conservare, importare o esportare tessuti o cellule destinati a un trapianto autogeno deve preventivamente notificare queste attività all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.
Art. 15d Notifica sommaria all’UFSP di prelievi e trapianti di tessuti e cellule Chi l’anno precedente ha prelevato e trapiantato tessuti o cellule deve notificarlo all’UFSP entro la fine di aprile fornendo i dati seguenti:
a. tipo e numero dei tessuti prelevati;
b. tipo delle cellule prelevate e numero dei prelievi di cellule;
c. tipo e numero dei tessuti trapiantati;
d. tipo delle cellule trapiantate e numero dei trapianti di cellule.
Art. 16 lett. d ed e
L’autorizzazione per un trapianto di organi è rilasciata se:
d. il sistema di garanzia della qualità corrisponde ai requisiti di cui all’allegato 2 numero 1 lettera a;
e. abrogata.
Art. 17 lett. b
L’autorizzazione per la conservazione di tessuti o cellule è rilasciata se:
b. il sistema di garanzia della qualità corrisponde ai requisiti di cui all’allegato 2 numero 2 lettera a.
Art. 18 lett. b
L’autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di tessuti o cellule, nonché di organi la cui attribuzione non è disciplinata dagli articoli 16-23 della legge sui trapianti, è rilasciata se: