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Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 14 pagine

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Al servizio dei controlli postdonazione e all’istituzione comune devono essere notificati i dati seguenti:

2.1 per la donazione di organi:

a. data di nascita del donatore;

b. sesso del donatore.

2.2 per la donazione di organi e cellule staminali del sangue:

a. numero di riconoscimento del donatore;

b. cognome e nome del ricevente;

c. data di nascita del ricevente;

d. data del prelievo e del trapianto;

e. organo prelevato e indicazione se è stato trapiantato;

f. indicazione se sono state trapiantate cellule staminali del sangue.

3. Notifiche all’istituzione comune

All’istituzione comune devono essere notificati i seguenti dati concernenti gli aspetti assicurativi:

a. se la competenza è dell’assicurazione malattie: nome dell’assicuratore-malattie, numero della tessera europea di assicurazione malattia o numero della tessera d’assicurato del ricevente per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

b. se la competenza è dell’assicurazione contro gli infortuni: nome dell’assicuratore-infortuni, numero del danno e datore di lavoro;

c. se la competenza è dell’assicurazione invalidità: numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19469 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

9 RS 831.10