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Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 14 pagine
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Art. 13 Garanzia della qualità
Chi impiega organi, tessuti o cellule deve disporre di un adeguato sistema di garanzia della qualità secondo l’allegato 2 numero 1 lettera a e numero 2 lettera a.
Art. 14 cpv. 1 e 2
1Tutte le attività svolte dal momento del prelievo di organi al momento immediatamente precedente il loro trapianto sono rette dalle disposizioni dell’allegato 2 numero 1 lettera b.
2Tutte le attività in relazione con il prelievo, la preparazione e la conservazione di tessuti o cellule, ad eccezione delle cellule staminali del sangue, sono rette dalle disposizioni dell’allegato 2 numero 2 lettera b.
Art. 15 Notifica all’UFSP di donazioni da parte di persone viventi
1Chi preleva organi a una persona vivente deve notificare all’UFSP i dati seguenti:
a. la nazionalità del donatore e del ricevente;
b. il Paese di domicilio del donatore e del ricevente; se il domicilio in Svizzera è stato stabilito da meno di tre mesi, deve essere indicato anche il Paese di domicilio precedente;
c. la relazione tra il donatore e il ricevente;
d. l’organo prelevato e il momento del prelievo;
e. se e quando l’organo prelevato è stato trapiantato;
f. se il donatore acconsente al controllo postdonazione dello stato di salute e, in caso di diniego, il motivo.
2La notifica deve avvenire al più tardi entro una settimana dal prelievo.
3La notifica avviene per mezzo di un’immissione online nell’applicazione della banca dati Swiss Organ Allocation System (SOAS) utilizzata per l’attribuzione degli organi.
Art. 15a Notifica al servizio dei controlli postdonazione di donazioni da parte
di persone viventi
1Chi preleva organi o cellule staminali del sangue a una persona vivente deve notificare al servizio dei controlli postdonazione i dati di cui all’allegato 1a, sempre che il donatore dia il suo consenso a tale notifica.
2Se il prelievo non è eseguito ma sono già stati avviati provvedimenti medici per l’ottenimento di cellule staminali del sangue che richiedono un controllo postdonazione dello stato di salute del donatore, i dati di cui all’allegato 1a devono essere notificati da chi ha avviato tali provvedimenti.
3La notifica deve avvenire al più tardi entro una settimana dal prelievo dell’organo o delle cellule staminali del sangue o dall’avvio dei provvedimenti medici.