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Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 14 pagine
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Art. 10a Controllo postdonazione dello stato di salute dei donatori viventi
1 Il servizio dei controlli postdonazione garantisce il controllo postdonazione dello stato di salute dei donatori viventi di organi e cellule staminali del sangue come segue:
a. registra i dati dei donatori di cui all’allegato 1a;
b. rileva segnatamente i dati seguenti per il controllo postdonazione dei donatori: peso e pressione sanguigna, eventuali problemi di salute o limitazioni nell’attività professionale connessi con la donazione e autovalutazione dell’efficienza dopo la donazione;
c. offre ai donatori un esame dello stato di salute a intervalli appropriati;
d. informa e consiglia i donatori nel caso in cui, in base ai risultati degli esami, l’adozione di misure si riveli opportuna;
e. analizza regolarmente i risultati degli esami, li pubblica e li mette a disposizione in forma anonimizzata di tutti i centri che prelevano organi o cellule staminali del sangue per una donazione da parte di una persona vivente;
f. integra le conoscenze rilevanti in materia di salute scaturite dall’analisi dei risultati degli esami nelle informazioni ai futuri donatori;
g. allestisce e pubblica una statistica di tutti i donatori viventi in Svizzera il cui stato di salute è sottoposto a controllo postdonazione. La statistica è pubblicata in modo da escludere qualsiasi identificazione dei donatori.
2Esso collabora con servizi dei controlli postdonazione esteri e internazionali. Può rendere noti in forma anonimizzata a servizi dei controlli postdonazione esteri e internazionali i dati registrati e l’analisi dei risultati degli esami.
Art. 12 lett. c
Abrogata
Art. 12a Versamento dell’importo forfettario per il controllo postdonazione
dello stato di salute dei donatori
1L’importo forfettario di cui all’articolo 15a capoverso 4 lettera a della legge sui trapianti è stabilito nell’allegato 1b.
2L’importo forfettario diventa esigibile nel momento in cui il servizio dei controlli postdonazione ha notificato all’istituzione comune la donazione da parte di una persona vivente. L’istituzione comune esige dall’assicuratore competente il pagamento dell’importo forfettario.
Art. 12b Fondo per i controlli postdonazione
1L’istituzione comune informa l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):
a. per tempo del delinearsi di un’eccedenza o di una copertura insufficiente del fondo;