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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine

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la pubblicazione di questi dati oppure se comunicano informazioni in virtù del capoverso 3. Se non sussiste più l’interesse pubblico a renderli accessibili a chiunque, questi dati sono cancellati dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.

6Gli organi federali rifiutano la comunicazione, la limitano o la vincolano a oneri, se lo esige:

a. un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona interessata; o

b. un obbligo legale di mantenere il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati.

Art. 30 Opposizione alla comunicazione di dati personali

1La persona interessata che rende verosimile un interesse degno di protezione può opporsi alla comunicazione di determinati dati personali da parte dell’organo federale competente.

2L’organo federale rifiuta l’opposizione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a. esiste un obbligo legale alla comunicazione;

b. l’adempimento del suo compito ne risulterebbe altrimenti pregiudicato.

3È fatto salvo l’articolo 29 capoverso 3.

Art. 31 Offerta di documenti all’Archivio federale

1Conformemente alla legge federale del 26 giugno 19986 sull’archiviazione, gli organi federali offrono all’Archivio federale tutti i dati personali di cui non hanno più bisogno in modo permanente.

2Gli organi federali distruggono i dati personali che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati:

a. sono resi anonimi;

b. devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.

Art. 32 Trattamento di dati per scopi di ricerca, pianificazione e statistica

1Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali per scopi impersonali, in particolare di ricerca, pianificazione e statistica, se:

a. i dati sono anonimizzati non appena lo permette lo scopo del trattamento;

b. l’organo federale comunica i dati personali degni di particolare protezione a persone private in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate;

6 RS 151.2