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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine

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c. una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore è imperativamente necessaria, in particolare per ragioni tecniche.

2Il Consiglio federale chiede previamente il parere dell’Incaricato.

3L’organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l’interruzione del trattamento.

4Il trattamento automatizzato dei dati o la profilazione devono in ogni caso essere interrotti se una legge in senso formale che preveda la pertinente base legale non è entrata in vigore entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota.

Art. 29 Comunicazione di dati personali

1Gli organi federali possono comunicare dati personali se lo prevede una base legale ai sensi dell’articolo 27 capoversi 1 e 2.

2In deroga al capoverso 1 gli organi federali possono, in un caso specifico, comunicare eccezionalmente dati personali a una delle seguenti condizioni:

a. la comunicazione è indispensabile all’adempimento dei compiti legali del titolare del trattamento o del destinatario;

b. la persona interessata ha acconsentito alla comunicazione;

c. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole;

d. la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente alla comunicazione;

e. il destinatario rende verosimile che la persona interessata rifiuta il proprio consenso oppure si oppone alla comunicazione al solo scopo di impedirgli l’attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; la persona interessata deve previamente essere invitata a pronunciarsi, a meno che ciò sia impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

3Inoltre, nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico gli organi federali possono comunicare dati personali d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 20045 sulla trasparenza (LTras) se:

a. i dati da comunicare sono in rapporto con l’adempimento di compiti pubblici;

b. sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.

4Gli organi federali hanno il diritto di comunicare, dietro richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 o 2 non sono adempite.

5Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica prevede

5 RS 152.31