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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine
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Art. 25c Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti
Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l’autorità penale militare può comunicare i dati personali relativi a un procedimento penale militare pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente.
Art. 25d Diritti d’informazione durante la pendenza del procedimento
Fintanto che il procedimento è pendente, le parti e gli altri partecipanti al procedimento hanno diritto di essere informati sui dati personali trattati che li concernono, conformemente al diritto loro spettante di esaminare gli atti.
Art. 25e Esattezza dei dati personali
1L’autorità penale militare rettifica senza indugio i dati personali inesatti.
2Avvisa senza indugio dell’avvenuta rettifica l’autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali o alla quale essi sono stati comunicati.
16. Legge federale del 13 giugno 200842 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 3 cpv. 2
2Nell’ambito della presente legge, le autorità di polizia della Confederazione sono autorizzate a trattare dati degni di particolare protezione e a effettuare profilazioni nonché a comunicarli alle autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e ad altre autorità svizzere e straniere. I dati personali possono essere trattati nella misura in cui e fintantoché l’adempimento dei compiti legali lo richiede.
Art. 5, rubrica, cpv. 2
Trattamento di dati per il controllo interno
Abrogato
17. Legge del 4 ottobre 199143 sui PF
Art. 36a cpv. 1, primo periodo
1Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema d’informazione concernente il personale nel quale possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione.
42RS 361