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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine

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Art. 100 cpv. 2, primo periodo, e 3 lett. d

2Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e a effettuare profilazioni, sempre che e finché i suoi compiti lo esigano. …

3Il Consiglio federale disciplina:

d. in caso di servizio d’appoggio o di servizio attivo, le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di attività di trattamento di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d’informazioni;

Art. 146

Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e la profilazione in sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e dell’amministrazione militare sono disciplinati nella legge federale del 3 ottobre 200851 sui sistemi d’informazione militari.

25. Legge federale del 3 ottobre 200852 sui sistemi d’informazione militari

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva

1La presente legge disciplina il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e la profilazione nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e dell’amministrazione militare da parte di:

Art. 11 cpv. 2

2I dati risultanti da una profilazione sono conservati al massimo:

a. sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare; o

b. per cinque anni dal termine dell’impiego presso l’Aggruppamento Difesa.

26. Legge federale del 13 dicembre 199653 sul materiale bellico

Art. 30 cpv. 2, secondo periodo

2... Esso è autorizzato a trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione, e a effettuare profilazioni nella misura e per il periodo richiesti dal suo mandato.

51 RS 510.91

52 RS 510.91

53 RS 514.51