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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine
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Art. 100 cpv. 2, primo periodo, e 3 lett. d
2Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e a effettuare profilazioni, sempre che e finché i suoi compiti lo esigano. …
3Il Consiglio federale disciplina:
d. in caso di servizio d’appoggio o di servizio attivo, le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di attività di trattamento di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d’informazioni;
Art. 146
Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e la profilazione in sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e dell’amministrazione militare sono disciplinati nella legge federale del 3 ottobre 200851 sui sistemi d’informazione militari.
25. Legge federale del 3 ottobre 200852 sui sistemi d’informazione militari
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva
1La presente legge disciplina il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e la profilazione nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e dell’amministrazione militare da parte di:
Art. 11 cpv. 2
2I dati risultanti da una profilazione sono conservati al massimo:
a. sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare; o
b. per cinque anni dal termine dell’impiego presso l’Aggruppamento Difesa.
26. Legge federale del 13 dicembre 199653 sul materiale bellico
Art. 30 cpv. 2, secondo periodo
2... Esso è autorizzato a trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione, e a effettuare profilazioni nella misura e per il periodo richiesti dal suo mandato.
51 RS 510.91
52 RS 510.91
53 RS 514.51