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Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 46 pagine
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Art. 7 cpv. 2, primo periodo
2Esso può ordinare l’assunzione di dati registrati contenuti nelle loro banche dati se la base giuridica di dette banche dati non vieta espressamente la loro utilizzazione a fini statistici. …
Art. 10 cpv. 4
4Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all’articolo 2 capoverso 3 della presente legge, forniscono all’Ufficio federale, per l’adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, dati provenienti dalle loro banche dati, dai loro incarti e dalle loro rilevazioni.
Art. 12 cpv. 2
2L’Ufficio federale si adopera per coordinare la statistica federale con le statistiche cantonali e, in particolare, per armonizzare, in vista della loro elaborazione statistica, i programmi delle rilevazioni e i registri e gli altri sistemi di trattamento.
Art. 14a cpv. 1, primo e secondo periodo
1Per adempiere i suoi compiti statistici, l’Ufficio federale è autorizzato a collegare tra loro dati e a effettuare profilazioni se i dati sono resi anonimi. I dati vanno eliminati al termine delle elaborazioni statistiche. …
21. Legge federale del 18 giugno 201047 sul numero d’identificazione delle imprese
Art. 3 cpv. 1 lett. d
1Ai sensi della presente legge s’intende per:
d. unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, enti di diritto pubblico nonché istituzioni private con compiti di diritto pubblico, che tengono banche dati e incarti sulle unità IDI in considerazione della loro attività economica;
Art. 5 cpv. 1 lett. b
1I servizi IDI sono tenuti a:
b. gestirlo nelle loro banche dati e nei loro incarti;
47 RS 431.03