Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 97Fedlex · Rapporto esplicativo
06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
L’articolo 355f CP disciplina la comunicazione di dati da uno Stato Schengen a uno Stato terzo o a un organo internazionale nel settore della cooperazione giudiziaria nell’ambito degli accordi di associazione a Schengen. Questa disposizione può essere abrogata. Per ragioni di sistematica, questa categoria di comunicazioni è disciplinata nell’AIMP.
Contrariamente alla decisione quadro 2008/977/GAI, la direttiva (UE) 2016/680 non disciplina più la comunicazione di dati personali provenienti da uno Stato Schengen a una persona privata. L’articolo 355g può dunque essere abrogato.
8.3.2 Codice di procedura penale149
Art. 95a
Questa disposizione attua le esigenze di cui agli articoli 6 e 7 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/680. La lettera a tiene conto del fatto che con l’avanzare della procedura le persone interessate possono cambiare categoria. Le autorità giudicanti distinguono tra dati personali fondati su fatti e quelli fondati su valutazioni personali nelle considerazioni della sentenza debitamente motivata. Per il rimanente si rinvia per analogia al commento
all’articolo 349g capoverso 3 AP-CP (n. 8.2.10).
Art. 98 cpv. 2
L’articolo 98 disciplina il requisito dell’esattezza. Si tratta di una disposizione speciale che prevale sugli articoli 4 capoverso 5 e 34 capoverso 2 AP-LPD. Per quanto concerne la modifica apportata al capoverso 2 si rinvia al commento all’articolo 349g capoverso 2 AP-CP (n. 8.2.10).
8.3.3 Assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981150 (AIMP)
Il presente avamprogetto introduce nell’AIMP un nuovo capitolo 1b concernente la protezione dei dati e ispirato alla soluzione proposta dal legislatore federale negli articoli 95 e seguenti CPP. Le nuove disposizioni attuano inoltre determinate esigenze della direttiva
(UE) 2016/680. Si tratta di disposizioni speciali sulla protezione dei dati che prevalgono sui principi generali dell’AP-LPD fintantoché è pendente una procedura di ricorso.
8.3.3.1 Art. 11b
L’articolo 11b disciplina l’obbligo d’informazione dell’autorità in caso di trattamento di dati nel quadro di un procedimento di assistenza giudiziaria avviato su richiesta di uno Stato estero. Si tratta di una disposizione speciale sulla protezione dei dati che prevale sugli articoli 13 e 14 AP-LDP. L’articolo 11b si applica anche alle autorità cantonali che collaborano a un procedimento di assistenza giudiziaria o che sono incaricate di eseguire una domanda di assistenza, ad esempio una domanda di estradizione. Dato che la cooperazione internazionale in materia penale è retta dal diritto federale, la Confederazione fa uso della sua competenza legislativa.
In virtù del capoverso 1, l’autorità competente, ossia l’autorità chiamata a decidere sulla domanda estera di assistenza giudiziaria (art. 1 cpv. 1 AIMP), è tenuta a informare la persona oggetto di una domanda di cooperazione in materia penale in merito a tutti i trattamenti di dati che la concernono. La disposizione è applicabile a qualsiasi persona penalmente perseguita o condannata nei confronti della quale lo Stato estero richiede la cooperazione svizzera per ottenerne l’estradizione o delegare il perseguimento e la repressione di un reato commesso da tale persona oppure eseguire la decisione penale straniera pronunciata nei suoi confronti (art. 1 cpv. 1 lett. a, c e d AIMP). L’autorità deve inoltre informare gli aventi diritto, di cui all’articolo 80b AIMP, in un procedimento volto a fornire assistenza giudiziaria per un procedimento penale estero.
149 RS 312.0
150 RS 351.1