Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

formemente al diritto. In ragione della sistematica del titolo quarto del libro terzo CP, la persona interessata può avvalersi dell’articolo 349h soltanto per i trattamenti di dati rientranti nel campo d’applicazione del titolo quarto, ossia nel settore dell’assistenza in materia di polizia o in quello della cooperazione internazionale di polizia. Una verifica può inoltre essere richiesta soltanto nei confronti di un’autorità federale soggetta alla sorveglianza dell’Incaricato, ad esempio fedpol o la Polizia giudiziaria federale.

L’Incaricato comunica l’esito della sua verifica alla persona interessata sempre nella stessa forma e conformemente al tenore previsto dal capoverso 3. La comunicazione non è impugnabile (cpv. 5).

Se l’Incaricato decide di aprire un’inchiesta nei confronti dell’autorità federale, la persona interessata non è parte del procedimento (art. 44 cpv. 2 AP-LPD) e non può dunque ricorrere a rimedi giuridici contro le eventuali misure amministrative pronunciate dall’Incaricato (art. 43 AP-LPD).

8.3.1.9 Art. 349i

Questa disposizione attua gli articoli 52 e 53 della direttiva (UE) 2016/680, che obbligano gli Stati Schengen a prevedere per la persona interessata il diritto di proporre reclamo

all’autorità di controllo in materia di protezione dei dati e, se del caso, di interporre ricorso contro la decisione della suddetta autorità.

Secondo l’articolo 41 capoverso 1 AP-LPD l’Incaricato può, d’ufficio o a querela, aprire un’inchiesta nei confronti di un organo federale se degli indizi lasciano presumere che un trattamento di dati potrebbe essere contrario alle disposizioni sulla protezione dei dati. La persona interessata può sporgere denuncia ma non ha qualità di parte nel procedimento (art. 43 AP-LPD a contrario). Dato che la Svizzera è tenuta a riprendere e mettere in atto le esigenze della direttiva (UE) 2016/680, occorre introdurre un’eccezione a questo principio, ma unicamente per quanto riguarda i trattamenti di dati effettuati da un’autorità federale nel quadro di una procedura di cooperazione di polizia. In virtù dell’articolo 349i capoverso 1, la persona interessata che rende verosimile che uno scambio di dati personali che la concernono potrebbe violare le disposizioni di protezione dei dati (p.es. in relazione alle esigenze applicabili alla comunicazione di dati a uno Stato terzo o a un organo internazionale

[art. 349d AP-CP]) può dunque chiedere all’Incaricato di aprire un’inchiesta. Se la persona interessata non è in grado di rendere verosimile la violazione, l’Incaricato può dichiarare irricevibile la richiesta.

Il capoverso 2 precisa che un’inchiesta può essere aperta unicamente nei confronti di

un’autorità federale soggetta alla sorveglianza dell’Incaricato (cfr. il commento all’art. 349h cpv. 2 AP-CP). Se del caso, l’Incaricato può ordinare provvedimenti cautelari o amministrativi nei confronti dell’autorità federale in questione (art. 42 e 43 AP-LPD). L’Incaricato deve notificare la sua decisione all’autorità federale in questione e alla persona interessata, indicando loro i mezzi di ricorso.

8.3.1.10 Art. 355a cpv. 1 e 4

Visto che viene soppressa nell’AP-LPD, l’espressione «profilo della personalità» deve essere soppressa pure nel capoverso 1 del presente articolo (cfr. il commento al n. 8.2.1).

Il capoverso 4 è nuovo e precisa che gli scambi di dati personali con Europol sono equiparati a uno scambio con un’autorità competente di uno Stato Schengen (art. 349c). Secondo la considerazione 71 della direttiva (UE) 2016/680, gli accordi di cooperazione conclusi tra Europol e uno Stato terzo costituiscono un criterio determinante per valutare il livello di protezione dei dati dello Stato in questione. Si può dunque presumere che il legislatore dell’UE consideri che le prescrizioni di Europol in materia di protezione dei dati offrano una protezione adeguata.

8.3.1.11 Art. 355f e art. 355g

Queste disposizioni erano state introdotte in occasione del recepimento da parte della Svizzera della decisione quadro 2008/977/GAI.