Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 98Fedlex · Rapporto esplicativo
06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
L’obbligo d’informazione dell’autorità non è tuttavia assoluto. Essa ne è per esempio esonerata se un interesse pubblico o privato preponderante vi si oppone. L’autorità deve dunque ponderare se prevalga l’interesse pubblico minacciato o quello della persona interessata.
Deve rinunciare a informare la persona interessata se giunge alla conclusione che un interesse privato o pubblico prevale sull’interesse della persona a essere informata.
Il capoverso 2 elenca i casi in cui l’interesse pubblico prevale. Secondo questa disposizione, l’interesse pubblico è preponderante segnatamente se l’informazione della persona interessata rischia di compromettere una procedura investigativa, un’istruzione, una procedura giudiziaria o una procedura di cooperazione internazionale in materia penale, ad esempio l’arresto di una persona ai fini dell’estradizione. L’elenco non è esaustivo. L’autorità può dunque fondarsi su altri elementi specifici al caso in questione.
Per il rimanente sono applicabili gli articoli 52 e 80b AIMP.
8.3.3.2 Art. 11c
Questa disposizione disciplina il diritto d’informazione durante una procedura pendente. Corrisponde all’articolo 97 CPP. Si tratta di una disposizione speciale che prevale sugli articoli 20 e 21 AP-LPD. Solo la persona oggetto di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, può, nel quadro dei suoi diritti, consultare gli atti e ottenere dati personali che la concernono.
Per il rimanente sono applicabili gli articoli 52 e 80b AIMP.
8.3.3.3 Art. 11d
Questa disposizione introduce una restrizione del diritto d’accesso applicabile alle domande di arresto ai fini dell’estradizione. Si tratta di un disciplinamento del cosiddetto «diritto
d’accesso indiretto» che s’ispira alla soluzione prevista all’articolo 8 LSIP adeguandolo alle modifiche apportatevi dal presente avamprogetto (cfr. n. 8.3.6). L’articolo 11d tiene pure conto dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/680, che obbliga gli Stati Schengen a prevedere un diritto per la persona interessata di chiedere, in caso di restrizione del suo diritto d’accesso, all’autorità di controllo in materia di protezione dei dati di verificare la liceità di un trattamento di dati che la concernono.
Capoverso 1
Il capoverso 1 determina l’autorità, ossia l’UFG, cui compete rispondere a una persona che desidera sapere se uno Stato estero ha presentato alla Svizzera una domanda di arresto ai fini dell’estradizione nei suoi confronti. Qualsiasi altra autorità federale o cantonale confrontata con tale domanda non può trattarla e deve trasmetterla senza indugio all’UFG.
Capoversi 2-6
Secondo il capoverso 2, la persona che chiede all’UFG se ha ricevuto una domanda di arresto ai fini dell’estradizione di uno Stato estero riceve una risposta sempre identica ossia che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all’Incaricato se gli eventuali dati che la concernono sono trattati conformemente al diritto. La persona interessata non è quindi in grado di sapere se nei suoi confronti è stata presentata una domanda di arresto ai fini dell’estradizione. Attualmente la situazione relativa al diritto d’accesso diretto della persona interessata non è soddisfacente. In effetti, un tale diritto permetterebbe in linea di massima a chiunque di sapere se è ricercato. Il diritto d’accesso può essere rifiutato, ma una simile decisione deve essere motivata. Il semplice fatto di rifiutare l’informazione può però suggerire al richiedente che è effettivamente oggetto di una domanda d’arresto ai fini dell’estradizione. Con l’introduzione di un diritto d’accesso indiretto l’AP mira a evitare che persone ricercate possano venire a sapere in quali Paesi possono recarsi senza correre il rischio di farsi arrestare ai fini dell’estradizione. Il disciplinamento previsto all’articolo 11d è inoltre di durata limitata. In effetti, se è arrestata in Svizzera la persona interessata può avvalersi dell’insieme dei diritti conferitigli dall’AIMP nel quadro della procedura d’estradizione.
Come indicato più sopra, la persona interessata ha il diritto di chiedere all’Incaricato di verificare la liceità del trattamento (cpv. 2). Questa soluzione costituisce un buon compromesso