Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

tra l’interesse della persona in questione alla protezione della sua sfera privata e l’interesse pubblico a non mettere a rischio il perseguimento penale di uno Stato estero. In virtù del capoverso 3, l’Incaricato esegue la verifica chiesta limitandosi a controllare la liceità del trattamento dal punto di vista delle esigenze della protezione dei dati e non per quanto riguarda il rispetto delle condizioni applicabili alla cooperazione internazionale in materia penale. Se constata un errore nel trattamento dei dati può ordinare all’UFG di porvi rimedio. Ciò potrebbe essere il caso se la sicurezza del trattamento non è garantita o se autorità o terzi non autorizzati hanno accesso ai dati.

I capoversi 3, 4, 5 e 6 sono identici alle corrispondenti disposizioni dell’articolo 349h AP-CP.

Capoverso 7

Il capoverso 7 dispone che in deroga al capoverso 2 l’UFG può, d’accordo con lo Stato richiedente, fornire alla persona interessata le informazioni richieste.

8.3.3.4 Art. 11e

Questa disposizione disciplina la parità di trattamento delle autorità Schengen e delle autorità nazionali in materia di protezione dei dati. Per il rimanente si rinvia al commento

all’articolo 349c AP-CP (n. 8.2.10).

8.3.3.5 Art. 11f

Questa disposizione disciplina la comunicazione di dati a uno Stato terzo o a un organo internazionale. Il suo tenore corrisponde sostanzialmente a quello dell’articolo 349d AP-CP. Contrariamente al capoverso 3 di quest’ultimo, tuttavia, l’articolo 11f non prevede per

l’autorità competente un obbligo di comunicare all’Incaricato le categorie di comunicazioni di dati personali effettuate conformemente all’articolo 11f capoverso 2 lettera c. Questa differenza è giustificata dalla necessità di introdurre nell’articolo 11i capoverso 2 la regola secondo cui all’Incaricato non compete sorvegliare i trattamenti di dati effettuati nel quadro di una procedura di assistenza giudiziaria in corso (cfr. il commento all’art. 11i AP-AIMP). Per il rimanente si rinvia al commento all’articolo 349d AP-CP (n. 8.2.10).

8.3.3.6 Art. 11g

Questa disposizione disciplina la comunicazione di dati provenienti da uno Stato Schengen a uno Stato terzo o a un organo internazionale. Il tenore di questa disposizione corrisponde in sostanza a quello dell’articolo 349e AP-CP. Contrariamente al capoverso 1 lettera a di quest’ultimo, tuttavia, l’articolo 11g capoverso 1 lettera a contempla pure l’ipotesi che i dati ricevuti da uno Stato Schengen siano comunicati a uno Stato terzo per eseguire una decisione penale, il che rientra nell’assistenza giudiziaria. Per il rimanente si rinvia al commento relativo all’articolo 349e AP-CP (n. 8.2.10).

8.3.3.7 Art. 11h

Questa disposizione disciplina il requisito dell’esattezza dei dati. Si tratta di una disposizione speciale che prevale sugli articoli 4 capoverso 5 e 34 capoverso 2 AP-LPD. Corrisponde all’articolo 349g AP-CP (cfr. il relativo commento al n. 8.2.10).

8.3.3.8 Art. 11i

Questa disposizione disciplina le pretese in materia di protezione dei dati delle persone oggetto di una domanda di cooperazione in materia penale nel quadro di un procedimento d’assistenza giudiziaria pendente. Corrisponde alla soluzione prevista dall’articolo 18g salvo che il capoverso 2 esclude esplicitamente l’applicazione degli articoli 20 e 21 AP-LPD concernenti il diritto d’accesso della persona interessata, dell’articolo 30 AP-LPD concernente l’opposizione alla comunicazione dei dati e dell’articolo 34 AP-LPD concernente le pretese in caso di trattamento illecito di dati da parte di un organo federale. Per il rimanente si rinvia al commento all’articolo 18g AP-DPA (n. 8.2.12).