Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

8.2.8 Legge federale del 24 marzo 2000126 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Art. 1, primo periodo, e art. 2 cpv. 2, primo periodo

Allo scopo di valutare le possibilità di impiegare all’estero una persona accompagnata dai familiari e di stimare i rischi legati alla situazione personale, l’articolo 3 abilita i servizi del personale del DFAE a trattare dati relativi ai familiari. È dunque necessario riformulare queste disposizioni al fine di autorizzare il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e la profilazione.

8.2.9 Codice di procedura civile127 (CPC)

8.2.9.1 Foro

Art. 20 lett. d

L’articolo 20 lett. d AP-CPC disciplina il foro competente per le azioni civili in materia di protezione dei dati, in particolare le azioni in esecuzione del diritto di consultazione e di cancellazione secondo l’articolo 12 AP-LPD, le azioni in esecuzione del diritto d’accesso secondo l’articolo 20 AP-LPD e le azioni secondo l’articolo 25 AP-LPD.

8.2.9.2 Esenzione dalle spese processuali

Dalla valutazione della LPD è emerso che le persone interessate sono poco inclini a esercitare i loro diritti e non li fanno valere per vie legali, in particolare nel settore privato128. Questa situazione, dovuta ai costi che devono assumere le persone interessate, riduce notevolmente l’efficacia della LPD. Di conseguenza, nell’ambito della LPD manca inoltre una prassi giudiziaria differenziata che concretizzi le disposizioni e garantisca maggiore certezza giuridica.

Per permettere alle persone interessate di far valere più facilmente in giudizio le loro pretese in materia di protezione dei dati occorre pertanto soprattutto esentare dalle spese processuali i procedimenti di diritto civile secondo la LPD, come è già previsto in altri ambiti (p.es. procedimento secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi [LPar] o controversie secondo il diritto del lavoro fino a un valore litigioso di 30 000 CHF o controversie derivanti dalla legge del 17 dicembre 1993 sulla partecipazione). In tal modo si riduce notevolmente il rischio economico per le persone interessate. In base al numero di casi finora trattati è però improbabile che la modifica faccia aumentare repentinamente il numero di casi portati in giudizio. Tanto più che, se soccombe, la persona interessata è sempre tenuta a versare le spese ripetibili e ad assumersi i propri costi processuali. Inoltre, in caso di malafede o temerarietà processuali, le spese processuali possono essere addossate a una parte anche nelle procedure gratuite (art. 115 CPC)

Art. 99 cpv. 3 lett. d

Per le procedure secondo la LPD, l’AP propone di eliminare l’obbligo – di cui all’articolo 99 capoverso 1 – dell’attore di prestare cauzione per le spese ripetibili su richiesta del convenuto. In tal modo si intende ridurre ulteriormente l’onere finanziario per l’attore.

Ciò concerne procedure ordinarie concernenti azioni di diritto civile secondo l’articolo 25 AP-LPD. La modifica proposta agevola in particolare l’avvio di questo tipo di azioni, finora praticamente mai promosse. Se alle procedure secondo l’articolo 243 capoverso 2 lettera d CPC è applicata la procedura semplificata, anche il diritto vigente e immodificato esenta tali procedure dall’obbligo di prestare cauzione per le spese ripetibili (cfr. art. 99 cpv. 3 CPC).

Art. 113 cpv. 2 lett. g

126 RS 235.2

127 RS 272

128 Cfr. pag. 90 seg. e 219 del rapporto finale del 10 mar. 2011 sulla valutazione della legge sulla protezione dei dati («Evaluation des Bundesgesetzes über den Datenschutz», disponibile soltanto in tedesco)