Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo
06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
Art.179decies
La mozione Comte (14.3288), accolta dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di presentare una modifica del diritto penale che renda l’usurpazione d’identità, che costituisce una grave violazione della personalità, un reato a sé stante
L’identità di una persona in un contesto giuridico è definibile mediante diverse caratteristiche costitutive quali il nome, la provenienza, la sua immagine, la posizione sociale, familiare o professionale, nonché altri dati personali come la data di nascita, l’indirizzo Internet, il numero del conto o i cosiddetti nickname.
La proposta disposizione penale contro l’usurpazione d’identità protegge la personalità dell’individuo. Il diritto al rispetto e alla stima della propria identità deve essere protetto penalmente rendendo perseguibile l’usurpazione dell’identità in quanto parte della personalità. La disposizione va collocata sotto il titolo dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata130. S’intende però rinunciare a sanzionare l’usurpazione dell’identità altrui fine a sé stessa, poiché estenderebbe eccessivamente i limiti del diritto penale. L’autore deve invece agire con l’intenzione di causare un danno o di ottenere un vantaggio. L’usurpazione d’identità per pura spacconeria o per celia non rientra dunque nel campo d’applicazione della norma e neppure l’utilizzo di una nuova identità fittizia.
Il fenomeno e la problematica dell’usurpazione dell’identità altrui si sono accentuati e acuiti in seguito al diffuso utilizzo dei media elettronici e dei corrispondenti mezzi di comunicazione. Nella prassi la soglia che bisogna superare per esprimersi sui media sociali o agire tramite i mezzi di comunicazione elettronici utilizzando un nome altrui si è sensibilmente ridotta rispetto alle vie di comunicazione tradizionali. La disposizione penale proposta va tuttavia applicata indipendentemente dai mezzi impiegati per commettere il reato. Rientra dunque nel suo campo d’applicazione anche l’usurpazione tradizionale d’identità, ad esempio un’ordinazione scritta di merci o una presa di contatto personale e orale per preparare la cosiddetta truffa del falso nipote.
Il danno per la vittima dell’usurpazione d’identità sancito nella disposizione penale deve raggiungere una certa gravità e può essere di natura materiale o immateriale. La forte rabbia che l’autore intende provocare nella persona interessata può già costituire un danno sufficiente131.
Nel caso dell’usurpazione dell’identità altrui con l’intenzione di arrecare un danno o procacciarsi un vantaggio illecito, di norma si pone la questione dell’applicazione di ulteriori disposizioni relative ad altre fattispecie penali come la frode, la falsità in documenti o i reati contro l’onore. Nei casi in cui il carattere illecito dell’atto non è completamente coperto dall’altra fattispecie applicabile, per cui non è ancora considerato l’aspetto della lesione della personalità causata dall’usurpazione dell’identità, occorre presumere il concorso ideale di reati. Sono quindi applicabili entrambe le disposizioni penali. Se per esempio in una rete sociale A assume l’identità di B e diffama C, va applicata, oltre alla fattispecie della diffamazione, anche la nuova fattispecie dell’usurpazione d’identità. Solo in questo modo è possibile punire l’atto illecito commesso nei confronti di B e considerare le ripercussioni negative per B, come la perdita di reputazione, l’avvio di un procedimento o una rettifica dispendiosa e solo parzialmente efficace. Anche nel caso della sottrazione di dati personali132 e della susseguente usurpazione dell’identità, sono applicate entrambe le disposizioni penali. Se l’usurpazione d’identità fa parte di una truffa volta a procacciarsi un vantaggio illecito, la fattispecie della truffa può anche comprendere la fattispecie dell’usurpazione d’identità (di norma precedente), che viene dunque pure punita.
La pena comminata deve essere appropriata al valore del bene giuridico protetto e all’illiceità dell’atto, in caso contrario il diritto penale perde credibilità ed efficacia preventiva. Il pericolo risultante dal fenomeno dell’usurpazione d’identità non va sottovalutato o minimizzato, in
130 Art. 173 segg. CP.
131 Cfr. la medesima figura di reato nel caso dell’abuso di autorità: HEIMGARTNER STEFAN, in: Niggli/Wiprächtiger (Ed.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, Art. 312 StGB N 23.
132 Art. 179novies CP.