Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 86Fedlex · Rapporto esplicativo
06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
Il CPC va completato affinché con la modifica non vengano assegnate spese processuali neanche nelle procedure di conciliazione condotte in virtù della LPD, obbligatorie nella procedura ordinaria così come in quella semplificata (Art. 197 CPC). Ciò è previsto dal diritto vigente per determinate controversie come ad esempio quelle in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali o quelle secondo la legge sulla partecipazione (cfr.
art. 113 cpv. 2 CPC).
L’esenzione dalle spese processuali riduce il rischio che in caso di promovimento di
un’azione la persona interessata si veda addossare le spese in tutte le azioni di diritto civile secondo la LPD. Tanto più che nella procedura di conciliazione non sono in linea di massima assegnate spese ripetibili (art. 113 cpv. 1 primo periodo CPC). Vanno in linea di principio assunte personalmente le spese per la propria rappresentanza legale a meno che non sia stato chiesto il gratuito patrocinio.
Art. 114 lett. f
Il CPC va completato affinché nelle procedure decisionali condotte in virtù della LPD non vengano assegnate spese processuali, così come è già il caso ad esempio nelle controversie secondo la legge sulla parità dei sessi o la legge sulla partecipazione oppure in quelle secondo il diritto del lavoro fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
Il nuovo disciplinamento riduce il rischio economico per la persona interessata. Le spese ripetibili sono invece assegnate conformemente ai principi usuali (art. 104 segg. CPC).
8.2.9.3 Procedura applicabile
Art. 243 cpv. 2 lett. d
Analogamente al diritto d’accesso, i diritti secondo l’articolo 12 AP-LPD possono essere fatti valere con procedura semplificata. Questa modifica è necessaria in quanto l’articolo 12 AP-LPD è nuovo.
8.2.10 Legge federale del 18 dicembre 1987129 sul diritto internazionale privato (LDIP)
Art. 130 cpv. 3
L’adeguamento dell’articolo è necessario poiché l’AP-LPD non utilizza più l’espressione «collezione di dati».
L’articolo 130 AP-LDIP dispone che per le azioni intese a dare esecuzione al diritto
d’informazione o d’accesso in relazione al trattamento di dati personali sono competenti i tribunali menzionati nell’articolo 129 oppure i tribunali svizzeri del luogo nel quale i dati sono gestiti o utilizzati. Un diritto d’informazione riferito a una determinata attività deve essere fatto valere nel luogo in cui tale attività ha luogo e non in un altro luogo in cui i dati sono trattati anche da qualcun altro.
8.2.11 Codice penale
Art. 179novies
Questa disposizione punisce la sottrazione di dati personali non liberamente accessibili. In base agli svariati sviluppi tecnici è giustificato estenderla a tutti i tipi di dati personali, così come è già il caso per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di discrezione di
dell’articolo 52 AP-LPD (cfr. cap. 8.1.8.3). Va in particolare sottolineato che proprio per la profilazione di cui all’articolo 3 lettera f AP-LPD, che comporta un pericolo particolare per la persona interessata, possono essere utilizzati sia dati personali che dati privi di una relazione personale diretta, che però con la profilazione diventano a loro volta dati personali. È pertanto opportuno che la protezione dell’articolo 179noviescontempli tutti i tipi di dati personali.
L’espressione «non liberamente accessibili» è inoltre sostituita con «non […] accessibili a chiunque».
129 RS 291