Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 88Fedlex · Rapporto esplicativo
06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
particolare nell’era digitale, anche se l’illiceità concreta dell’atto e le ripercussioni per la persona danneggiata non sono sempre gravi. Di conseguenza, la nuova fattispecie penale è considerata un delitto e punita con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
Conformemente all’articolo 14 CP sono fatti salvi e non sono quindi punibili gli atti permessi dalla legge e dunque leciti, ad esempio nel quadro di indagini di polizia e penali.
8.2.12 Legge federale del 22 marzo 1974133 sul diritto penale amministrativo (DPA)
La DPA è applicata nei casi in cui il procedimento e il giudizio per un'infrazione punita dalla legislazione amministrativa federale sono demandati a un'autorità amministrativa della Confederazione (art. 1 e 2). Il nuovo tenore dell’articolo 2 capoverso 2 lettera c AP-LPD richiede la modifica delle disposizioni speciali di protezione dei dati nella DPA. A tal fine è ripreso il disciplinamento previsto nel CPP tenendo conto delle modifiche apportate dal presente progetto.
Art. 18a
Questa disposizione disciplina la trasparenza della raccolta di dati personali. Si tratta di una disposizione speciale che prevale sugli articoli 13 e 14 AP-LPD. Corrisponde alla regolamentazione prevista dall’articolo 95 CPP.
Art. 18b
Si veda per analogia il commento all’articolo 349g capoverso 3 AP-CP (n. 8.2.10.7).
Art. 18c
Questa disposizione disciplina la comunicazione e l’utilizzazione di dati in procedimenti pendenti e corrisponde alla regolamentazione prevista all’articolo 96 CPP.
Art. 18d
Questa disposizione disciplina i diritti d’informazione in procedimenti pendenti. Si tratta di una disposizione speciale che prevale sugli articoli 19 e 20 AP-LPD. Corrisponde alla regolamentazione prevista all’articolo 97 CPP.
Art. 18e
Questa disposizione disciplina il requisito dell’esattezza dei dati. Corrisponde alla regolamentazione prevista all’articolo 98 CPP. Si tratta di una disposizione speciale che prevale sugli articoli 4 capoverso 5 e 34 capoverso 2 AP-LPD. Per quanto concerne il capoverso 2 si rinvia al commento all’articolo 98 capoverso 2 AP-CPP (n. 8.3.2).
Art. 18f
Il capoverso 1 recepisce un principio sviluppato dal Tribunale federale134, secondo cui allorquando una questione relativa alla protezione dei dati si presenta nell’ambito di un procedimento che ha per oggetto pretese diverse da quelle che risultano specificamente dalla LPD, tale questione deve essere trattata nel quadro del procedimento principale e sottostare ai medesimi rimedi giuridici.
Dal principio sancito al capoverso 1 risulta che l’Incaricato non è competente per sorvegliare i trattamenti di dati effettuati dall’autorità amministrativa federale nel quadro di un procedimento penale amministrativo pendente (cpv. 2). Questa precisazione è necessaria poiché di norma le autorità amministrative federali non sono autorità giudiziarie indipendenti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera c AP-LPD. La sorveglianza del rispetto dei principi della protezione dei dati nel quadro di un procedimento pendente è garantita dal controllo indipen-
133 RS 313.0
134 DTF 128 II 311, consid 8.4