Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
cabile, l’autorità è liberata dal divieto di comunicare dati personali allo Stato terzo o
all’organo internazionale che non garantiscono una protezione adeguata.
Il capoverso 4 lettera a dispone che dati personali possono essere comunicati se nel caso specifico ciò risulta necessario per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata o di un terzo. In virtù della lettera b, la comunicazione è pure possibile se necessaria per prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo.
Il capoverso 4 lettere c e d prevede due altre eccezioni, applicabili però soltanto a condizione che un interesse degno di protezione e preponderante della persona interessata non vi si opponga. In questo caso l’autorità deve dunque ponderare gli interessi. Se giunge alla conclusione che l’interesse degno di protezione della persona interessata prevale sugli interessi del perseguimento penale, ad esempio se la comunicazione potrebbe mettere in pericolo la vita della persona interessata, l’autorità deve rinunciare ad avvalersi delle eccezioni previste alle lettere c e d. La competente autorità deve comunicare all’Incaricato la comunicazione di dati secondo il capoverso 4 (cpv. 5).
Capoverso 6
Nel capoverso 6 sono fatte salve le disposizioni relative all’autorizzazione per lo scambio nell’ambito della cooperazione internazionale in materia penale. In effetti, garantire la protezione adeguata prescritta al capoverso 1 non è l’unica condizione da soddisfare per poter comunicare lecitamente dati personali a uno Stato terzo, occorre inoltre rispettare le disposizioni legali in materia di cooperazione internazionale. Dati possono pertanto essere trasmessi a uno Stato terzo unicamente se l’autorità destinataria è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato e se la comunicazione è necessaria per adempiere questi compiti legali. Qualsiasi ulteriore trattamento dei dati da parte dell’autorità destinataria deve rispettare le regole del principio della specialità. Per trasmettere i dati a un altro Stato terzo, l’autorità destinataria deve ottenere il consenso preliminare dell’autorità competente che glieli ha comunicati.
8.3.1.5 Art. 349e
Questa disposizione attua le esigenze dell’articolo 35 paragrafo 1 lettere c ed e nonché paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/680, secondo cui gli Stati Schengen devono provvedere affinché i dati ricevuti da uno Stato Schengen possano essere comunicati a uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni cumulative. Questa disposizione è applicata alle autorità svizzere che hanno ricevuto dati da uno Stato Schengen nel quadro di una procedura di cooperazione di polizia e che intendono comunicarli a uno Stato terzo o a un organo internazionale ai fini dell’assistenza. Fatte salve alcune modifiche, l’articolo 349e corrisponde all’articolo 6b LSIS, soppresso per ragioni di sistematica.
Una comunicazione è possibile unicamente se le tre condizioni cumulative del capoverso 1 sono soddisfatte. Conformemente ai principi della finalità e della proporzionalità, la comunicazione deve essere necessaria per la prevenzione, l’accertamento e il perseguimento di un reato e l’autorità destinataria deve essere competente in materia (cpv. 1, frase introduttiva e lett. a). Lo Stato Schengen presso il quale sono stati raccolti i dati deve inoltre dare il suo consenso preliminare (lett. b) e infine lo Stato terzo o l’organo internazionale deve garantire una protezione adeguata ai sensi dell’articolo 349d (lett. c).
Il capoverso 2 prevede un’eccezione all’obbligo di ottenere il consenso preliminare dello Stato Schengen che ha raccolto i dati. In virtù delle lettere a e b, i dati possono essere comunicati se nel caso specifico il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile e se la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo oppure per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen. Si tratta di condizioni cumulative. Se dei dati sono comunicati in virtù del capoverso 2, l’autorità competente deve informare senza indugio lo Stato Schengen interessato (cpv. 3).