Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

documentate (cpv. 4), il che permette all’Incaricato di effettuare le verifiche necessarie e se del caso di pronunciare un divieto di comunicazione in virtù dell’articolo 43 capoverso 2 AP-LPD.

8.3.1.7 Art. 349g

I capoversi 1,2 e 5 mettono in atto l’articolo 7 paragrafi 2 e 3 della direttiva (UE) 2016/680, che in sostanza prevede che le autorità debbano verificare la qualità dei dati prima di trasmetterli e fornire, nella misura del possibile, le informazioni che consentono all’autorità destinataria di valutare l’esattezza dei dati.

Il capoverso 1 s’ispira all’articolo 98 capoverso 1 CPP, che dispone che le autorità penali competenti rettifichino i dati personali inesatti.

Il capoverso 2 riprende l’articolo 98 capoverso 2 CPP precisando che, in caso di rettifica di dati personali incompleti, l’autorità competente non deve informarne soltanto l’autorità a cui ha trasmesso tali dati ma anche quella da cui li ha ricevuti.

Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 12 OLPD.

Il capoverso 4 lettera a attua l’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/680, che obbliga il titolare del trattamento a operare, nella misura del possibile, una distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati. Questa disposizione tiene conto del fatto che con l’avanzare della procedura la categoria in cui rientrano le persone interessate può cambiare. In effetti, secondo la considerazione 31 della suddetta direttiva, il trattamento di dati nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia implica necessariamente diverse categorie di persone interessate tra le quali conviene, nella misura del possibile, distinguere. La frase introduttiva del capoverso 3 lascia un certo margine di manovra all’autorità competente. Quest’ultima deve adottare, per quanto possibile, i provvedimenti necessari per evitare la confusione tra le diverse categorie di persone interessate prima di comunicare i dati che le concernono a un destinatario. In certi casi questa distinzione potrebbe non essere possibile, ad esempio se lo stato di fatto non consente ancora di determinare se una persona è un testimone del reato o se vi ha partecipato come autore o complice.

Il capoverso 4 lettera b attua l’articolo 7 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/680, che dispone che i dati personali fondati su fatti siano differenziati, nella misura del possibile, da quelli fondati su valutazioni personali. Secondo la considerazione 30 della suddetta direttiva, questa disposizione è motivata dal fatto che la seconda categoria comprende dati basati sulla percezione soggettiva delle persone fisiche non sempre verificabili, per cui il requisito

dell’esattezza non dovrebbe riferirsi all’esattezza di un’affermazione ma al semplice fatto che è stata fatta147.

Il capoverso 5 libera l’autorità dall’obbligo di informare il destinatario qualora le informazioni previste ai capoversi 2 o 3 siano deducibili dai dati personali stessi o dalle circostanze. Questa disposizione s’ispira alla soluzione prevista all’articolo 12 OLPD.

8.3.1.8 Art. 349h

Questa disposizione attua l’articolo 17 della direttiva (UE) 2016/680, che obbliga gli Stati Schengen a prevedere per la persona interessata il diritto di chiedere all’autorità di controllo in materia di protezione dei dati di verificare la liceità di un trattamento di dati che la concernono, in caso di restrizione degli obblighi d’informazione o dei diritti della persona interessata di chiedere l’accesso ai suoi dati, la limitazione del trattamento oppure la rettifica o la cancellazione dei dati che la concernono. L’articolo 349h s’ispira alla soluzione prevista

all’articolo 8 della legge federale del 13 giugno 2008148 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP) tenendo conto delle modifiche apportate dal presente avamprogetto (cfr. il n. 8.3.6).

Il capoverso 1 dispone che nei casi previsti alle lettere a-d la persona interessata possa chiedere all’Incaricato di verificare che gli eventuali dati che la concernono siano trattati con-

147 Consid. 30 della direttiva (UE) 2016/680

148 RS 361