Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
8.3.1.6 Art. 349f
Questa disposizione attua l’articolo 39 della direttiva (UE) 2016/680, che autorizza gli Stati Schengen a permettere, in casi singoli e specifici, all’autorità di trasferire dati personali direttamente a un destinatario stabilito in uno Stato terzo. Questa norma contempla i casi in cui è urgente trasmettere dati all’estero, ad esempio per proteggere la vita di qualcuno che rischia di essere vittima di un reato o per evitare la commissione imminente di un crimine o di un atto di terrorismo146.
Secondo la definizione dell’articolo 3 paragrafo 8 della direttiva (UE) 2016/680, per «destinatario» si intende una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica o un altro organismo cui sono comunicati dati personali. All’articolo 349f, il concetto di «destinatario» è espresso con il termine «terzo».
Capoverso 1
In virtù del capoverso 1, dati personali possono essere comunicati a un terzo stabilitosi in uno Stato terzo soltanto se sono soddisfatte quattro condizioni cumulative. Le comunicazioni di dati in virtù dell’articolo 349f devono rimanere casi eccezionali.
La prima condizione figura nella frase introduttiva del capoverso 1. L’autorità competente deve innanzitutto accertare l’impossibilità di comunicare i dati all’autorità competente dello Stato terzo tramite i consueti canali della cooperazione di polizia, in particolare a causa di una situazione d’urgenza.
La seconda condizione (cpv. 1 lett. a) è che la possibilità di cui alla frase introduttiva deve essere prevista da una legislazione speciale o da un trattato internazionale. In effetti,
l’articolo 349f in sé non costituisce una base legale per comunicare dati personali. Devono essere rispettate anche le disposizioni legali in materia di cooperazione internazionale.
Il capoverso 1 lettera b dispone che la comunicazione deve essere necessaria per
l’adempimento di un compito legale dell’autorità che comunica i dati, ovverossia compiti nei settori della prevenzione, dell’accertamento o del perseguimento di un reato. La comunicazione deve inoltre essere indispensabile. La possibilità di avvalersi dell’articolo 349f non deve d’altronde costituire una soluzione facile per l’autorità competente. La comunicazione è indispensabile unicamente se è una conditio sine qua non per l’adempimento del compito legale dell’autorità.
Infine, nessun interesse degno di protezione e preponderante della persona interessata deve opporsi alla comunicazione (cpv. 1 lett. c). L’autorità deve dunque ponderare gli interessi per determinare se prevalga l’interesse pubblico minacciato o l’interesse della persona interessata.
Capoverso 2
Il capoverso 2 dispone che l’autorità competente comunichi i dati personali al terzo con l’espresso divieto di utilizzarli per scopi altri da quelli fissati dall’autorità. Si tratta di una concretizzazione del principio del vincolo alla finalità.
Capoverso 3
In virtù del capoverso 3, l’autorità competente informa senza indugio l’autorità competente dello Stato terzo in merito a qualsiasi comunicazione di dati personali, a condizione che questa informazione sia considerata appropriata. L’autorità non è tenuta a farlo ad esempio se è a conoscenza di casi di violazione dei diritti dell’uomo commessi dall’autorità competente dello Stato terzo in questione (consid. 73 della direttiva [UE] 2016/680).
Capoverso 4
Secondo il capoverso 4 l’autorità competente deve informare senza indugio l’Incaricato sulle comunicazioni di dati effettuate in virtù dell’articolo 349f. Contrariamente all’obbligo previsto all’articolo 349d capoverso 5, l’Incaricato deve essere informato in merito a tutte le comunicazioni e non solo alle categorie di comunicazioni. Le comunicazioni devono inoltre essere
146 Consid. 73 della direttiva (UE) 2016/680