Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
L’articolo 349d s’ispira alla sistematica e al contenuto degli articoli 5 e 6 AP-LPD, fatte salve certe modifiche legate alle esigenze degli articoli 35-38 della direttiva (UE) 2016/680.
Capoverso 1
Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui nessun dato può essere comunicato
all’autorità competente di uno Stato che non è vincolato alla Svizzera da uno degli accordi d’associazione a Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una protezione adeguata. La disposizione contempla unicamente gli Stati non vincolati da uno degli accordi d’associazione a Schengen.
Capoverso 2
Il capoverso 2 definisce i casi in cui uno Stato terzo o l’organo internazionale garantiscono un livello di protezione dei dati adeguato. Si tratta di un elenco esaustivo di condizioni alternative. Se una di queste condizioni è realizzata non vi è più alcun ostacolo legato alla protezione dei dati per comunicare dati a uno Stato terzo o a un organo internazionale.
In virtù del capoverso 2 lettera a, la legislazione dello Stato terzo garantisce una protezione adeguata dei dati se la Commissione europea l’ha constatato tramite decisione conformemente all’articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680. Il capoverso 2 lettera a si distingue
dall’articolo 5 capoverso 2 lettera a AP-LPD, secondo cui il Consiglio federale deve esaminare se lo Stato in questione garantisce una protezione adeguata. L’autorità che intende comunicare dei dati a uno Stato terzo nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria instaurata da Schengen deve osservare le decisioni della Commissione sull’adeguatezza. Negli altri settori, il titolare del trattamento si basa sulla constatazione del Consiglio federale. Questa differenza di disciplinamento non conduce in linea di massima a una situazione
d’incertezza giuridica poiché già attualmente l’Incaricato pubblica un elenco degli Stati che garantiscono una protezione dei dati. Tale elenco corrisponde nella sostanza alle decisioni della Commissione sull’adeguatezza.
Il capoverso 2 lettera b e c prevede altri due casi in cui l’autorità competente può considerare che la trasmissione non minacci gravemente la personalità degli interessati. Una comunicazione di dati è pertanto lecita se la protezione dei dati è garantita da un trattato internazionale (lett. b) o da garanzie specifiche (lett. c). Il capoverso 2 lettera b corrisponde all’articolo 5 capoverso 3 lettera a AP-LPD. Sono considerati «trattati internazionali» non soltanto gli accordi internazionali conclusi con uno Stato terzo o un organo internazionale nel campo della cooperazione di polizia e che soddisfano le esigenze poste dalla direttiva (UE) 2016/680, ma anche le convenzioni internazionali in materia di protezione dei dati ratificate dallo Stato destinatario, ad esempio la Convenzione STE 108 e il suo protocollo aggiuntivo145. Il capoverso 2 lettera c corrisponde all’articolo 5 capoverso 3 lettera b AP-LPD. In virtù di questa disposizione, l’autorità competente può comunicare dei dati a uno Stato terzo o a un organo internazionale che fornisce garanzie specifiche per la protezione adeguata della persona interessata.
Capoverso 3
Secondo il capoverso 3, la competente autorità federale comunica all’Incaricato le categorie di comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 2 lettera c. L’Incaricato non deve essere informato in merito a tutte le comunicazioni, ma piuttosto sulle categorie di comunicazioni effettuate in virtù di tale disposizione. Secondo il capoverso 3 secondo periodo, le comunicazioni vanno documentate, il che permette all’Incaricato di effettuare gli accertamenti necessari e se del caso pronunciare un divieto ai sensi dell’articolo 43 capoverso 2 AP-LPD.
Capoversi 4 e 5
Per il caso in cui non può essere garantita una protezione adeguata ai sensi del capoverso 2, il capoverso 4 presenta un elenco esaustivo delle eccezioni. Se una di queste è appli-
145 Cfr. consid. 73 della direttiva (UE) 2016/680.