Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

8.2.21 Legge del 3 ottobre 1951144 sugli stupefacenti

Art. 3f cpv. 1

L’espressione «profili della personalità» è soppressa. Si veda il commento al numero 8.2.12.

Art. 18c secondo periodo

Si veda il commento all’articolo 111f secondo periodo AP-LStr.

8.3 Commenti alle modifiche delle leggi federali che attuano i requisiti della direttiva (UE) 2016/680

Le modifiche che figurano in più testi di legge sono commentate un’unica volta; in seguito si rinvia a tale commento.

8.3.1 Codice penale

Al fine di trasporre i requisiti della direttiva (UE) 2016/680, il presente progetto prevede d’introdurre un certo numero di disposizioni di protezione dei dati applicabili agli scambi di dati effettuati nell’ambito della cooperazione di polizia.

8.3.1.1 Art. 349a

Questa disposizione sancisce il principio secondo cui i trattamenti di dati effettuati nell’ambito della cooperazione di polizia sono retti dalle disposizioni federali e cantonali di protezione dei dati, fatte salve le disposizioni speciali previste dagli articoli 349b e seguenti AP-CP. Queste ultime sono quindi applicabili anche alle autorità cantonali, a meno che contemplino esplicitamente soltanto gli organi federali. In questo ambito la Confederazione ricorre alla sua competenza legislativa poiché il settore della cooperazione internazionale in materia penale è retto dal diritto federale. Se la Costituzione attribuisce in un determinato settore la competenza legislativa alla Confederazione, il legislatore può anche emanare norme di protezione dei dati applicabili alle autorità cantonali che devono applicare il diritto federale.

8.3.1.2 Art. 349b

Questa disposizione attua gli articoli 8 e 10 della direttiva (UE) 2016/680, che in sostanza prevedono che un trattamento di dati rientrante nel campo d’applicazione di tale atto è lecito soltanto se esiste una base legale o, in assenza di questa, in certi casi specifici elencati nelle due disposizioni. Al fine di attuare le esigenze della direttiva (UE) 2016/680, l’articolo 349b prevede una deroga all’articolo 29 AP-LPD. In assenza di una base legale, le autorità federali hanno quindi il diritto di comunicare dati unicamente nei casi previsti dall’articolo 349b lettere a e b. Queste disposizioni corrispondono all’articolo 29 capoverso 2 lettere b e c AP-LPD. Per contro, le autorità federali competenti non possono basarsi sull’articolo 29 capoverso 3 lett. a, b ed e AP-LPD per comunicare dei dati poiché tale disposizione non è compatibile con le esigenze di cui agli articoli 8 e 10 della direttiva (UE) 2016/680.

8.3.1.3 Art. 349c

Questa disposizione attua l’articolo 9 capoversi 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/680, che sancisce la parità di trattamento tra le autorità degli Stati Schengen e le autorità nazionali di perseguimento penale. L’articolo 349c corrisponde alla soluzione scelta dal legislatore federale all’articolo 6 LSIS. La comunicazione di dati ad autorità di uno Stato Schengen è soggetta alle medesime condizioni di protezione dei dati di quella a un’autorità nazionale. L’adozione di nuove restrizioni legali rimane possibile a condizione che il principio della parità di trattamento sia rispettato.

8.3.1.4 Art.349d

Questa disposizione attua gli articoli 35-38 della direttiva (UE) 2016/680, che consentono agli Stati Schengen di trasmettere dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se sono adempiute determinate condizioni cumulative.

144 RS 812.121