Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
dente esercitato dall’autorità giudiziaria di ricorso. Ciò costituisce un sistema di sorveglianza equivalente a quello dell’Incaricato.
8.2.13 Procedura penale militare del 23 marzo 1979135 (PPM)
La giustizia militare è un’autorità giudiziaria indipendente (art. 1 PPM) e rientra nelle eccezioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera c AP-LPD. Diversamente dal CPP, la PPM non prevede però alcuna disposizione a sé stante sulla protezione dei dati. Il Consiglio federale ritiene pertanto opportuno adeguare la legge riprendendo in buona parte il disciplinamento previsto nel CPP tenendo conto delle modifiche apportate dal presente progetto.
Art. 25a
Questa disposizione disciplina la trasparenza della raccolta di dati personali. Si tratta di una disposizione speciale che prevale sugli articoli 13 e 14 AP-LPD. Corrisponde alla regolamentazione prevista all’articolo 95 CPP.
Art. 25b
Si veda per analogia il commento all’articolo 349g capoverso 3 AP-CP (n. 8.2.10.7).
Art. 25c
Questa disposizione disciplina la comunicazione e l’utilizzazione di dati personali nel quadro di un procedimento pendente e corrisponde all’articolo 96 CPP.
Art. 25d
Questa disposizione disciplina il diritto d’accesso nel quadro di un procedimento pendente. Si tratta di una disposizione speciale che prevale sugli articoli 20 e 21 AP-LPD. Corrisponde all’articolo 97 CPP.
Art. 25e
Questa disposizione disciplina il requisito dell’esattezza dei dati e corrisponde all’articolo 98 CPP. Si tratta di una disposizione speciale che prevale sugli articoli 4 capoverso 5 e 34 capoverso 2 AP-LPD. Per il rimanente si rinvia al commento all’articolo 349g capoverso 2 AP-CP (n. 8.2.107).
8.2.14 Legge federale del 13 giugno 2008136 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 5, titolo e cpv. 2
Il Consiglio federale ritiene che il capoverso 2 possa essere abrogato. L’affidamento del trattamento a un responsabile, anche se finalizzato al controllo e alla manutenzione informatica, è retto esclusivamente dall’articolo 7 AP-LPD. L’articolo 5 capoverso 2 risulta dunque superfluo e pertanto occorre adeguare anche il titolo.
8.2.15 Legge federale del 9 ottobre 1992137 sulla statistica federale
Art. 14a cpv. 1 primo e secondo periodo
L’articolo 14a disciplina i collegamenti di dati, tra cui anche la profilazione. Il capoverso 1 va dunque integrato autorizzando l’Ufficio federale a effettuare profilazioni per adempiere i suoi compiti statistici. Il secondo periodo del capoverso 1 dispone che se si tratta di dati che richiedono una particolare protezione o se dal collegamento emergono profili della personalità, i dati collegati vanno eliminati al termine delle elaborazioni statistiche. Questa disposizione va modificata nel senso che i dati vanno eliminati al termine delle elaborazioni statistiche.
135 RS 321.0
136 RS 361
137 RS 431.01