Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
8.2.16 Legge militare del 3 febbraio 1995138
Art. 31 cpv. 2
In ragione della natura dei compiti del servizio informazioni dell’esercito occorre riformulare la disposizione introducendo la competenza alla profilazione.
Art. 99 cpv. 2
In ragione della natura dei compiti del servizio informazioni dell’esercito occorre riformulare la disposizione introducendo la competenza alla profilazione.
Art. 100 cpv. 2
In ragione della natura dei compiti del servizio di sicurezza militare occorre riformulare la disposizione introducendo la competenza alla profilazione.
8.2.17 Legge federale del 3 ottobre 2008139 sui sistemi d’informazione militari
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva, e art. 11 cpv. 2, frase introduttiva
In ragione della natura dei compiti dell’esercito e dell’amministrazione militare, occorre riformulare le disposizioni per rendere possibile la profilazione e definire la scadenza entro cui devono essere cancellati i dati utilizzati a tal fine.
8.2.18 Legge federale del 20 giugno 1997140 sulle armi
Art. 32e cpv. 2 lett. a e b
Si veda il commento all’articolo 111d capoverso 2 lettere a e b AP-LStr.
Art. 32g secondo periodo
Si veda il commento all’articolo 111f secondo periodo AP-LStr.
8.2.19 Legge federale del 4 ottobre 2002141 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Art. 72 cpv. 1 e 1bis
Il diritto in vigore prevede che l’autorità federale competente può allestire profili della personalità, in particolare per accertare il potenziale per funzioni di quadro dei militi della protezione civile e dei partecipanti ai corsi142. Queste disposizioni vanno dunque modificate stabilendo che la suddetta autorità può effettuare profilazioni ai sensi dell’articolo 3 lettera f AP-LPD.
8.2.20 Legge federale del 21 dicembre 1948143 sulla navigazione aerea
Art. 107a cpv. 2, frase introduttiva, 4 e 5
Il diritto in vigore dispone che l’autorità federale competente può valutare le capacità delle persone attive nell’aviazione civile. La disposizione va dunque riformulata introducendo la competenza di effettuare profilazioni.
Al capoverso 5, invece, i profili della personalità sono cancellati senza essere sostituiti. I dati risultanti da una profilazione, infatti, sono considerati dati personali, per la cui diffusione occorre una base legale.
138 RS 510.10
139 RS 510.91
140 RS 514.54
141 RS 520.1
142 L’art. 72 è oggetto di una revisione, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gen. 2017 (FF 2014 5939).
143 RS 748.0