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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine

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1. materiale costituito da una o più sostanze e contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato e in cui, per almeno il 50 per cento delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm; i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm sono considerati nanomateriali; ai fini della presente definizione, si intende per:

 particella: parte minuscola di materia con limiti fisici definiti,

 agglomerato: insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti,

 aggregato: particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro;

2. I nanomateriali sono considerati sostanze ai sensi della presente ordinanza.

4Ai fini della corretta interpretazione delle espressioni che figurano nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)9, nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP)10 e nella direttiva 75/324/CEE11 a cui si rinvia nella presente ordinanza, si applicano le equivalenze contenute nell’allegato 1 numero 1.

Art. 6 cpv. 3 lett. b

3La classificazione ha luogo:

b. per le nuove sostanze: in base ai dati del fascicolo tecnico secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b nonché in base ai dati acquisiti secondo l’articolo 5 capoverso 4.

Art. 10 cpv. 3 e 3bis

3Oltre ai capoversi 1 e 2, l’etichettatura deve adempiere i seguenti requisiti:

a. deve recare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante;

9 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 2015/830, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 8.

10 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) 2016/1179, GU L 195 del 20.7.2016, pag. 11.

11 Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2013/10/UE, GU L 77 del 20.3.2013, pag. 20.