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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine
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3Nel caso di preparati destinati a utilizzatori privati, l’UFI deve essere apposto sulla relativa etichetta o sul relativo imballaggio in modo chiaramente visibile e deve essere preceduto dall’acronimo «UFI» scritto in lettere maiuscole.
4Nel caso di preparati non destinati a utilizzatori privati, è sufficiente indicare l’UFI nella scheda di dati di sicurezza.
5I capoversi 1–4 non sono applicabili se il preparato non soggiace all’obbligo di annuncio secondo l’articolo 54.
Art. 19 lett. d n. 2
Se vi è un obbligo di consegna secondo l’articolo 21, il fabbricante deve redigere una scheda di dati di sicurezza per le sostanze e i preparati seguenti:
d. preparati che non sono pericolosi ai sensi dell’articolo 3 e che contengono almeno una delle sostanze seguenti:
2. una sostanza cancerogena di categoria 2, una sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2, un sensibilizzante della pelle di categoria 1, un sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1, una sostanza avente effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento oppure una sostanza PBT o vPvB in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 per cento in peso,
Art. 20 cpv. 2
Concerne soltanto il testo francese
Art. 25
Abrogato
Art. 27 cpv. 2 lett. a ed e, e cpv. 4
2La notifica deve comprendere i seguenti dati e documenti:
a. la quantità che il notificante intende immettere sul mercato;
e. tutti i documenti e le informazioni disponibili concernenti le proprietà, l’esposizione e gli effetti nocivi della sostanza sull’essere umano e l’ambiente, sempre che tali aspetti non siano già trattati nel fascicolo tecnico di cui alla lettera b.
4Abrogato
Art. 29 cpv. 1 e 1bis
1Se l’organo di notifica constata che una nuova sostanza è già notificata in Svizzera, comunica al notificante i nomi e gli indirizzi dei precedenti notificanti.
1bisEx cpv. 1